Cassazione Penale, Sentenza n. 30984/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna dell'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a fatti del 24 ottobre 2013 (capo A) e, per un diverso capo (capo B), aveva riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale, dichiarandolo estinto per prescrizione e rideterminando la pena. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha dedotto un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era sempre chiara e coerente rispetto ai principi in materia di responsabilità omissiva. Tuttavia, non essendo emersi elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione del reato, in assenza di periodi di sospensione e con esclusione della recidiva, era decorso il 24 aprile 2026. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo A) era estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte richiama la possibilità di una pronuncia immediata di proscioglimento solo se dagli atti emerge una causa di non punibilità evidente; nel caso concreto ha escluso che ricorressero elementi sufficienti per tale decisione.
prescrizione del reato
È stata ritenuta maturata, in assenza di periodi di sospensione, alla data del 24 aprile 2026, con conseguente estinzione del reato contestato al capo A.
recidiva
La Corte ha considerato la recidiva esclusa ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Massime di principio
- In presenza di un reato per il quale sia maturata la prescrizione e non emergano elementi evidenti per un proscioglimento immediato nel merito, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre tener conto degli eventuali periodi di sospensione; in loro assenza, il termine decorre secondo la disciplina ordinaria e può determinare l'estinzione del reato anche se la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di non linearità.
- La verifica della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato può restare assorbita dalla sopravvenuta estinzione per prescrizione, salvo che emerga una causa di proscioglimento più favorevole e immediata ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- Se la recidiva è esclusa, essa non può incidere in senso aggravatorio sul computo del termine prescrizionale.
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