Cassazione Penale, Sentenza n. 37269/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi erano avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta per distrazione, concedendo attenuanti e rideterminando la pena. LOMBARDO ha censurato la valutazione della sua posizione come amministratore di fatto della fallita (contestando la ricostruzione fattuale e la sussistenza del dolo/concorso), la valutazione di singoli elementi di prova (vendite, locazioni, versamenti) e l'omessa considerazione di un provvedimento cautelare del giudice civile. MANTO ha dedotto vizi processuali relativi alla notifica del decreto di citazione per appello e, soprattutto, alla mancata comunicazione agli altri imputati/difensori della richiesta di discussione orale adottata per il procedimento (disciplina emergenziale Covid), oltre a denunciare vizio di motivazione sulla liceità di alcune operazioni impugnate.
La decisione
Per LOMBARDO: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione. Per MANTO: il primo motivo (mancata notifica assoluta) è stato ritenuto infondato perché risultava validamente notificato il decreto a delegato; il secondo motivo (mancata comunicazione della decisione di trattazione con discussione orale, nella vigenza della disciplina emergenziale) è stato ritenuto fondato: il mancato avviso alle altre parti ha determinato una nullità che ha portato all'annullamento della sentenza nei confronti di MANTO e al rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Il terzo motivo di MANTO è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
norma che prevede una circostanza aggravante valutata dalla Corte d'appello (poi esclusa in parte per LOMBARDO)
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di estensione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi effettivamente proposti in grado di appello
riguarda il sequestro conservativo; il provvedimento civile invocato può essere acquisito al dibattimento ma la sua valutazione probatoria è limitata
consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di provvedimenti resi in altri procedimenti, ma li limita alla verifica dell'esistenza della decisione e degli aspetti processuali rappresentati
prevede che sentenze irrevocabili rese in altro procedimento penale possano essere acquisite ai fini della prova dei fatti ivi accertati; non si applica automaticamente a provvedimenti civili
artt. 187 e 192, comma 3 cod. proc. pen.
criteri di valutazione della prova quando si acquisiscono decisioni di altri procedimenti come elementi probatori
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
disciplina le modalità di notifica; nel caso specifico la Corte ha accertato la regolare notifica tramite delegato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
prevede la nullità generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione della decisione di trattazione orale integri tale nullità
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
previsione sulla sostituzione del difensore; nel caso, alla udienza era presente un difensore sostituto
consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni manifestamente inammissibili o temerarie; applicata a carico di LOMBARDO
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ricostruire ex novo il compendio probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti senza indicare un travisamento probatorio sono inammissibili.
- I provvedimenti emessi in altri procedimenti (anche civili) possono essere acquisiti al fascicolo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma il loro valore probatorio è limitato all'esistenza della decisione e agli aspetti processuali rappresentati; per l'accertamento dei fatti penali resta applicabile art. 238-bis solo per sentenze penali irrevocabili.
- Durante la vigenza delle disposizioni emergenziali (Covid) relative al rito, se una parte chiede la discussione orale, la disposizione che determina la trattazione con rito ordinario deve essere comunicata a tutte le parti: la mancata comunicazione può integrare una nullità rilevante e comportare l'annullamento della sentenza se l'udienza si svolge in assenza della parte non edotta.
- La regolarità della notifica è elemento decisivo: l'allegazione di mancata notifica deve essere specifica; se dagli atti risulta una notificazione valida (anche tramite delegato), il motivo è manifestamente infondato.
- Impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie e la condanna al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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