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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 11321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla compravendita di unità immobiliari stipulata il 29 ottobre 2007. In sede di registrazione era stata applicata l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, collegata all’impegno dell’acquirente di trasferire gli immobili entro tre anni. Dopo la decadenza da tale beneficio, la società aveva invocato l’agevolazione alternativa dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, che aveva dichiarato nel contratto in via subordinata. La CTR del Piemonte, con sentenza n. 702/34/15 dell’8 luglio 2015, aveva accolto l’appello della società, ritenendo applicabile il beneficio subordinato. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi: violazione delle norme sull’imposta di registro e sull’agevolazione alternativa, anche per l’intervenuta decadenza dal termine triennale per chiedere il rimborso; violazione dell’onere della prova, poiché la società non avrebbe allegato né provato l’utilizzazione edificatoria dell’area richiesta per il beneficio alternativo; e nullità della sentenza per motivazione apodittica sui presupposti dell’agevolazione. La Corte ha inoltre verificato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, notificato nuovamente dopo il mancato perfezionamento della prima notifica PEC per causa non imputabile alla ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso: quando la notifica fallisce per causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria se riattiva tempestivamente la procedura; nel caso concreto la nuova notifica PEC del 25 febbraio 2016 è stata considerata tempestiva rispetto a quella tentata l’8 febbraio. Ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha affermato che, una volta tassato l’atto applicando un’agevolazione richiesta o accettata dal contribuente, la successiva decadenza da quel beneficio non consente di ottenere un’altra agevolazione, neppure se richiesta subordinatamente nello stesso atto: l’attività di accertamento e valutazione si esaurisce al momento della tassazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l’avviso di liquidazione. Spese dei gradi di merito compensate; I. S.r.l. condannata alle spese di Cassazione, liquidate in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e oneri accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 1, comma 1, sesto periodo, Tariffa, parte prima, e D.L. n. 669/1996, art. 3, comma 14, lettere b) e c), convertito dalla legge n. 30/1997

    la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell'atto di acquisto

    L’agevolazione applicata al momento della registrazione determina il regime impositivo dell’atto. Se il contribuente decade da quel beneficio, non può sostituirlo con un’altra agevolazione, anche se l’aveva chiesta in via subordinata nel contratto.

  • Legge n. 388/2000, art. 33, comma 3

    la decadenza dall'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto

    Il beneficio alternativo previsto da questa disposizione non può essere riconosciuto dopo che l’atto è stato assoggettato a tassazione con un’altra agevolazione e il contribuente è decaduto da quest’ultima.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 77

    un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione

    La norma consente, entro i relativi termini, di rimediare a un’imposizione errata quando il beneficio non era stato richiesto al momento della tassazione. Questa ipotesi è distinta da quella in cui l’atto sia stato tassato applicando un’agevolazione richiesta o accettata e poi persa per decadenza.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Il termine lungo per impugnare è il termine entro cui era stata avviata la prima notificazione del ricorso per Cassazione; la Corte ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 325

    per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

    Se la notifica non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, la nuova attività notificatoria deve essere intrapresa tempestivamente, entro il limite indicato dalla giurisprudenza, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

Massime di principio

  • Per l’imposta di registro, il regime agevolato applicato all’atto al momento della registrazione tende a consolidarsi: la successiva decadenza dal beneficio non riapre la valutazione dell’atto per applicare un’agevolazione diversa.
  • Indicare nello stesso contratto un beneficio fiscale alternativo o subordinato non basta a renderlo utilizzabile se l’atto è stato registrato applicando un’altra agevolazione e il contribuente decade da quest’ultima.
  • È distinta la situazione in cui un’agevolazione non sia stata richiesta al momento dell’imposizione: in tale ipotesi può essere possibile rimediare all’errata tassazione, entro i termini previsti per la richiesta di rimborso.
  • Se una notificazione processuale fallisce per una causa non imputabile al notificante, la riattivazione tempestiva della procedura può conservare gli effetti della richiesta originaria; il ritardo deve rispettare i limiti temporali indicati dalla giurisprudenza, salvo eccezioni rigorosamente dimostrate.

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