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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34072/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti fiscali obbligatori) per non aver esibito alcune fatture del 2013-2014. In primo grado era stata anche contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), per la quale Segù era stato assolto. In appello la Corte di Milano ha riqualificato 21 fatture, modificandone la qualificazione a reato ex art. 3 d.lgs. 74/2000 e prosciogliendo per esse per mancato superamento della soglia di punibilità; ha però confermato la condanna per la restante parte (6 fatture) e la pena di 1 anno di reclusione con benefici. Segù ha impugnato avanti la Cassazione per quattro motivi: (1) presunta contraddittorietà della motivazione rispetto alla riforma/assoluzione di altre condotte; (2) vizio di motivazione e violazione di legge perché la conferma della condanna si fonderebbe sulla mancata esibizione e non su distruzione/occultamento materiale; (3) carenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; (4) contraddittorietà sulla applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso solo parzialmente fondato. Ha respinto i primi tre motivi: (i) è irrilevante che il reato non richieda una quantità minima di documenti occultati (anche un solo documento è sufficiente per art. 10); (ii) la mancata volontaria esibizione ai verificatori integra il concetto di occultamento ai fini dell'art. 10 anche se la documentazione è poi reperita altrove; (iii) il dolo specifico può desumersi anche dalla presenza di altre condotte sintomatiche, benché penalmente irrilevanti. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente al punto in cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis valorizzando fatti privi di rilevanza penale: la Corte di cassazione ha ritenuto che l'appellante non poteva essere escluso dal beneficio sulla base di condotte non penalmente rilevanti e che la mancata ammissione di responsabilità o l'assenza di quantificazione del danno non sono ostativi. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuova valutazione su quell'unico punto; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10

    Il reato di occultamento o distruzione della documentazione contabile obbligatoria si consuma anche con la mancata volontaria esibizione dei documenti richiesti agli organi accertatori; non è necessaria una quantità minima di documenti perché il reato sia integrato (anche un unico documento può essere idoneo).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Riferimento alla contestazione originaria relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; nel caso di specie tale imputazione era stata ritenuta insussistente (assoluzione).

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 3

    Norma applicata dalla Corte d'appello per riqualificare alcune fatture (per le quali la somma complessiva non superava la soglia di punibilità), con conseguente proscioglimento per quelle fatture.

  • cod. pen., art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione sulla offensività concreta della condotta; l'esclusione del beneficio non può fondarsi su fatti privi di rilevanza penale, sulla negazione di responsabilità dell'imputato o sulla mancata quantificazione di un danno non accertato.

Massime di principio

  • La mancata volontaria esibizione di documenti richiesti dagli organi fiscali può integrare l'"occultamento" previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 anche se i documenti sono poi acquisiti da altre fonti.
  • Per il reato di occultamento/distruzione non è richiesta una quantità minima di documenti: anche l'occultamento di un singolo documento obbligatorio può essere sufficiente.
  • Il dolo specifico può essere desunto da comportamenti e condotte circostanti, comprese condotte penalmente irrilevanti ma sintomatiche, se indicano la direzione della volontà dell'agente.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non può essere ostacolata da fatti che non hanno rilevanza penale; il giudice non deve usare condotte amministrativamente sanzionabili o la negazione di responsabilità dell'imputato per escludere il beneficio.
  • Se la Corte di merito riqualifica parte della condotta in fattispecie sotto soglia, deve comunque valutare separatamente la possibile applicazione dell'art. 131-bis senza considerare elementi privi di rilevanza penale.
  • In caso di annullamento parziale per mancata valutazione o errata esclusione di benefici (es. art.131-bis), la sentenza viene rimessa al giudice di merito per nuova valutazione limitatamente a quel profilo, senza che sia automaticamente dichiarata la prescrizione intervenuta dopo l'impugnazione.

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