Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla misura del trattamento ABA riconosciuto al minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la richiesta di tutela cautelare. La controversia riguarda la misura del trattamento ABA ritenuto necessario per soddisfare le esigenze di cura del minore. L'ASL di Benevento ha sostenuto la propria valutazione tecnico-scientifica mediante una relazione del Direttore di neuropsichiatria infantile; i ricorrenti hanno contestato tale valutazione producendo relazioni medico-specialistiche di segno contrario. Il quadro tecnico-scientifico è quindi controverso e richiede un esame pieno nel giudizio di merito, eventualmente mediante gli strumenti istruttori ritenuti più idonei dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, senza definire nella fase cautelare quale sia la misura clinicamente corretta del trattamento ABA. Ha ritenuto che le valutazioni cliniche contrapposte debbano essere esaminate nel merito dal TAR, anche con l'ausilio di strumenti istruttori. Nelle more, ha considerato garantita al minore la possibilità di usufruire di un numero non esiguo di ore di trattamento, pari a 15 ore settimanali. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito dinanzi al TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione del merito

    Quando la definizione della controversia richiede un esame pieno, anche istruttorio, delle questioni tecniche, il giudice cautelare può accogliere la domanda disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione definitiva.

  • art. 62 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale dell'appello cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la controversia sanitaria dipende da valutazioni tecnico-scientifiche contrapposte e la loro attendibilità richiede un approfondito esame clinico e istruttorio, il giudice può evitare di anticipare la decisione di merito e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare relativa a una prestazione sanitaria può essere accolta nei limiti della sollecita definizione del merito quando, nelle more, sia comunque assicurata all'interessato una prestazione non meramente simbolica e il giudice non disponga di elementi sufficienti per stabilire definitivamente la misura terapeutica appropriata.
  • La valutazione della misura di un trattamento sanitario controverso deve essere compiuta nel giudizio di merito, anche mediante verificazione, consulenza tecnica o altri strumenti istruttori ritenuti idonei, quando le parti abbiano prodotto relazioni medico-specialistiche divergenti.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.