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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica utilizzata nel proprio stabilimento nel periodo gennaio 2010 - ottobre 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto nel merito la domanda, mentre la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ritenendo che la pretesa di rimborso configurasse un indebito oggettivo e non un indebito tributario. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale statuizione, deducendo l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre rigettato l'istanza dell'Agenzia di rinvio del giudizio per la pendenza di procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, perché tali giudizi non incidevano sulla questione di giurisdizione qui trattata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata sulla giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla memoria dell'amministrazione e alla richiesta di rinvio, poi non accolta.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie di rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tributo o addizionale tributaria, rileva il petitum sostanziale della domanda e il tipo di tutela giurisdizionale richiesta, non la qualificazione formale dell'indebito operata dal giudice di merito.
  • La questione se tra contribuente e fisco sussista o meno un rapporto giuridico diretto riguarda il merito della pretesa restitutoria e non è decisiva, di per sé, per escludere la giurisdizione del giudice tributario.
  • La pendenza di altri giudizi costituzionali o eurounitari su profili attinenti al merito della controversia non impone il rinvio del giudizio di cassazione quando la questione da decidere è autonoma e riguarda esclusivamente la giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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