Sentenza n. 309/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 229/2023 del Tribunale Ordinario di Campobasso – Sezione Civile, pubblicata in data 03.04.2023, recante la condanna alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti in qualità di procuratori antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile quanto al pagamento delle spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con distrazione delle spese in loro favore quali procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso dell'udienza camerale i ricorrenti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme dovute dopo la proposizione del ricorso, e hanno depositato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta integrale ottemperanza alla sentenza azionata e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso, rendendo necessaria la proposizione dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all'integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se la causa si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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