Cassazione Penale, Ordinanza n. 36470/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato o comunque deciso sull'istanza relativa alla spendibilità di precedenti condanne ai fini del rapporto tra reati. L'unico motivo dedotto sosteneva che i reati fossero stati commessi a breve distanza temporale e costituissero violazioni omogenee; tuttavia non confrontava specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato il dato che la prima estorsione era stata commessa durante l'adesione a un clan camorristico diverso da quello per il quale l'imputato era stato poi condannato con la seconda sentenza inclusa nell'istanza. La censura è stata quindi ritenuta generica e non specifica rispetto al percorso argomentativo del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era aspecifico: si limitava a richiamare la vicinanza temporale e l'omogeneità delle violazioni, senza misurarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, incentrata sulla diversità del contesto criminoso e del clan di appartenenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Non richiamato espressamente nel testo, ma il provvedimento riguarda una decisione su ricorso per cassazione avverso ordinanza.
La decisione richiama il vizio di aspecificità dei motivi di ricorso quale causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: la mera riproposizione di argomenti astratti o generici non è sufficiente.
- La censura è aspecifica quando omette di attaccare il nucleo argomentativo decisivo dell'ordinanza o della sentenza impugnata, limitandosi a una diversa lettura dei fatti senza spiegare perché la motivazione sia erronea.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non basta dedurre che i fatti siano temporalmente vicini o omogenei: occorre misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito per escludere la ricorrenza del presupposto invocato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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