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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02578/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per reati in materia di armi, ricettazione e falso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo due motivi: primo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; secondo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa, insufficiente o carente motivazione della sentenza impugnata. La censura sulle attenuanti è stata ritenuta fondata su deduzioni aspecifiche e assertive, mentre quella sulla motivazione è stata giudicata vaga e non confrontata con le argomentazioni della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche fosse coerente, non contraddittoria e immune da vizi logici e giuridici, avendo valorizzato negativamente la condotta dell'imputato e la natura dei fatti commessi. Ha inoltre ritenuto generiche e vaghe le doglianze relative al preteso vizio motivazionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La doglianza sul vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica, vaga o meramente assertiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti illogicità o violazioni di legge; se il diniego è sorretto da argomentazioni coerenti e non contraddittorie, la censura è inammissibile o comunque infondata.
  • Le deduzioni sul vizio di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: doglianze meramente assertive o prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata non superano il vaglio di ammissibilità.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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