Cassazione Penale, Sentenza n. 13509/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza della rappresentanza tecnica richiesta dalla normativa vigente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 08/02/2022 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia il ricorso depositato il 07/04/2022 era sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nonostante l'entrata in vigore della modifica normativa (legge n.103/2017, art.1, comma 63) che ha eliminato la possibilità di presentare ricorso personale in Cassazione.
Norme richiamate
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità per l'imputato di proporre ricorso personale in Cassazione; impone quindi la rappresentanza tecnica da parte di difensore iscritto nell'albo speciale
Nella formulazione risultante dalla modifica del 2017 non consente più il ricorso personale dell'imputato in Cassazione, rendendo necessaria la sottoscrizione da parte di difensore abilitato
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
art. 6, comma 2, lett. c)
Riconosce il diritto di difendersi da sé nei procedimenti penali, ma la giurisprudenza ha ritenuto che tale diritto riguarda il giudizio di merito e non obbliga a consentire la difesa personale nel giudizio di legittimità (Cassazione: principio compatibile con l'obbligo di difesa tecnica in Cassazione)
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2017 (L. 103/2017) non è più possibile proporre ricorso in Cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato: il ricorso deve essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'obbligo di rappresentanza tecnica in Cassazione sussiste anche quando il ricorrente sia un avvocato cassazionista: la giurisprudenza esclude la difesa personale in sede di legittimità.
- La violazione dell'obbligo di rappresentanza tecnica determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
- Il diritto alla difesa personale riconosciuto dall'art. 6 CEDU va interpretato come relativo al merito; non impedisce quindi l'imposizione di vincoli di rappresentanza tecnica per i rimedi straordinari o di legittimità.
- In situazioni analoghe è importante verificare la regolarità della sottoscrizione e della rappresentanza prima del deposito: se il ricorso è irregolare occorre tempestivamente farlo ripresentare da un difensore abilitato o valutare eventuali rimedi procedurali per evitare l'inammissibilità.
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