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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00282/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della precedente assoluzione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali. La difesa ha dedotto, da un lato, violazione di norme processuali (artt. 182, 192 e 500 c.p.p.) e, dall'altro, vizio di motivazione, lamentando l'inaffidabilità dell'individuazione fotografica utilizzata per identificare il ricorrente e la mancata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza assolutoria di primo grado. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni e delle modalità di riconoscimento dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, per un verso, formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché dirette a ottenere una diversa lettura delle prove e un nuovo apprezzamento dell'attendibilità dei testi; per altro verso, comunque manifestamente infondate. La Corte ha evidenziato che la sentenza di appello aveva adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, confrontandosi con l'assoluzione di primo grado e indicando plurimi elementi a sostegno dell'identificazione dell'imputato, tra cui la costanza delle dichiarazioni delle persone offese, la presenza di un veicolo collegato al padre dell'imputato e i riconoscimenti fotografici eseguiti dai testimoni in indagini preliminari e poi confermati in dibattimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa nel caso una violazione utile a fondare l'annullamento

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione dell'attendibilità e delle prove, ma la Corte afferma che si trattava di una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione

  • art. 500 c.p.p.

    richiamato come parametro della censura processuale; la Corte osserva che la doglianza è smentita dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento, nelle quali i testi avevano confermato i riconoscimenti fotografici effettuati in indagine

  • art. 606 c.p.p.

    evocato implicitamente dal riferimento ai limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione, che non consente una rivalutazione del fatto e delle prove

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione è ammissibile solo se investe la motivazione della decisione impugnata e non se mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né confrontare la motivazione con modelli alternativi di ragionamento estranei al provvedimento impugnato.
  • Quando la sentenza di appello riforma un'assoluzione di primo grado, deve fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi criticamente con le ragioni dell'assoluzione; se tale onere è assolto con argomentazione congrua e non illogica, il controllo di legittimità resta limitato.
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari è utilizzabile come elemento probatorio e può sorreggere l'affermazione di responsabilità se il testimone ne conferma in dibattimento l'avvenuta esecuzione con esito positivo e spiega l'impossibilità di reiterarlo per il decorso del tempo.
  • La contestazione di una violazione processuale non è fondata quando il contenuto delle dichiarazioni assunte in dibattimento conferma proprio il dato probatorio che la difesa assume erroneamente escluso o inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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