Cassazione Penale, Sentenza n. 40335/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del 15/02/2022 con la quale il Tribunale di Roma aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Successivamente, i difensori del Colella hanno trasmesso comunicazione di rinuncia al ricorso il 7/07/2022 per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura cautelare già stata modificata con precedente provvedimento del 15/06/2022
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. (inammissibilità per intervenuta rinuncia)
La norma è stata interpretata nel senso che la rinuncia del ricorrente al gravame, comunicata in modo idoneo, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; conseguono condanne alle spese e, se ritenuto equo, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando comunicata chiaramente e tempestivamente, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e impedisce l'esame nel merito
- Se il provvedimento impugnato è stato successivamente modificato in modo tale da eliminare l'interesse al gravame, la parte difensiva può rinunciare all'impugnazione per evitare ulteriori procedimenti
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; l'ammontare è valutato equitativamente dal giudice
- Prima di proporre o proseguire un ricorso, è opportuno verificare l'esistenza di provvedimenti sopravvenuti che incidano sull'interesse ad impugnare (es. modifica della misura cautelare)
- La rinuncia non consente al giudice di entrare nel merito delle questioni sostanziali: la vicenda si estingue per mancanza di interesse al giudizio
- È consigliabile formalizzare la rinuncia per iscritto e tramite i difensori per conseguire l'effetto processuale desiderato e ridurre il rischio di contestazioni procedurali
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