Cassazione Penale, Ordinanza n. 40555/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/02/2025, deducendo un vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Dal testo emerge che i motivi si limitavano a chiedere l'applicazione di una pena più mite, senza indicare specificamente quali profili della motivazione fossero illogici o carenti, a fronte di una motivazione di merito ritenuta puntuale e adeguata dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sulla determinazione della pena e che le doglianze fossero aspecifiche, perché meramente orientate a ottenere una riduzione della pena senza una concreta censura della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di trattamento sanzionatorio più mite, senza specifiche indicazioni sui vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione puntuale sulla pena, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo concreto con quella motivazione; deduzioni generiche o aspecifiche non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →