Cassazione Penale, Sentenza n. 38289/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Velletri del 29/10/2021 (irrevocabile il 15/03/2022), deducendo che la condanna era intervenuta in assenza per mancata notifica del decreto di citazione e per la mancata instaurazione del rapporto con il difensore di ufficio nominato dopo la revoca del difensore di fiducia. In via subordinata chiedeva la restituzione nel termine per impugnare. Il ricorrente ha inoltre invocato la violazione del diritto alla difesa effettiva richiamando la Carta dei diritti fondamentali UE (artt. 47, 48), la CEDU (art. 6 co. 3; art. 13) e le direttive europee 2013/48/UE (art. 3 §1) e 2016/343/UE (art. 9), sostenendo che l'assenza di contatto e di attività dei difensori d'ufficio ha impedito una difesa effettiva e che l'istituto della rescissione non garantirebbe un rimedio pienamente ripristinatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorra dalla conoscenza del procedimento (non dalla conoscenza compiuta dei contenuti della sentenza né dalla declaratoria di inammissibilità della Corte EDU); il ricorrente stesso ha ammesso di conoscere il procedimento alla notifica dell'ordine di esecuzione (27/04/2022), per cui la richiesta del 02/01/2025 è tardiva. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la procedura di nomina dei difensori ai sensi dell'art. 97 c.1 e c.4 cod. proc. pen. e ha escluso che la mera mancanza di contatto o di solerte impugnazione da parte di difensori sostituti costituisca, di per sé, violazione del diritto alla difesa nei termini necessari per la rescissione. Le doglianze costituzionali e convenzionali sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dalla conoscenza del procedimento
La Corte interpreta la decorrenza del termine dalla conoscenza del procedimento e richiede che il richiedente dimostri l'incolpevole mancata conoscenza per ottenere la rescissione; il termine è perentorio e la norma è compatibile con Costituzione e CEDU secondo la giurisprudenza richiamata.
Norma relativa alle impugnazioni e alle misure connesse; citata nell'ambito delle censure sulla procedura impugnatoria e sulla restituzione nel termine.
Riferimento strumentale nell'inquadramento delle garanzie processuali; contestazioni ritenute non idonee a travolgere la decisione impugnata.
art. 97 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 4)
La nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.1 e la sostituzione ai sensi del c.4, se svolte correttamente, sono procedura legittima; l'assenza di contatto dei difensori nominati non configura automaticamente la violazione del diritto alla difesa tale da giustificare la rescissione.
Riguarda la possibilità di sostituzione e impugnazione da parte dei difensori sostituiti; la mancata impugnazione da parte del sostituto non giustifica di per sé la rescissione se non provati particolari profili d'irregolarità.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di ottenere la restituzione nel termine per impugnare; nel caso specifico la richiesta era già stata rigettata e la decisione è divenuta irrevocabile.
Norma citata come riferimento sulla chiusura del sistema del giudizio in absentia; la giurisprudenza evita automatismi e richiede specifica prova dell'incolpevole mancata conoscenza.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 48
Richiamati dal ricorrente per il diritto alla difesa e alla presunzione d'innocenza; la Corte ritiene che la situazione concreta non dimostri una violazione comparabile ai casi in cui la Corte EDU ha accertato la mancanza di una difesa effettiva.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 co. 3
Il diritto a un'equa difesa è rilevante ma la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti, non ricorrano le condizioni per affermare la violazione; analogie con la giurisprudenza della Corte EDU (es. Sannino) non sono applicabili al caso di specie.
Direttiva 2013/48/UE, art. 3 §1
Richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto a un difensore tempestivo; la Corte considera il principio difensivo rispettato nella situazione in cui è stata disposta la nomina d'ufficio e le sostituzioni secondo l'art. 97.
Direttiva 2016/343/UE, art. 9
Rilevata dal ricorrente nel contesto della richiesta di un rimedio 'totalmente ripristinatorio'; la Corte si allinea alla giurisprudenza che considera manifestamente infondate le questioni che invocano l'automatismo di un nuovo processo in assenza di prova dell'incolpevole mancata conoscenza.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine per proporre la rescissione del giudicato (30 giorni) decorre dalla conoscenza del procedimento, non dalla conoscenza compiuta del contenuto della sentenza né dalla decisione della Corte EDU; pertanto la tempestività va valutata sulla base della data in cui il soggetto ha effettivamente avuto notizia del procedimento.
- Per ottenere la rescissione è necessario provare che l'assenza sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo; se il condannato ha avuto consapevolezza del procedimento (anche avendo revocato il difensore cognita causa) la rescissione è generalmente preclusa.
- La procedura di nomina del difensore d'ufficio e delle sue sostituzioni, se svolta secondo l'art. 97 c.1 e c.4, non determina automaticamente una violazione del diritto alla difesa: la mancanza di contatti o la mancata impugnazione da parte di difensori sostituti non valgono di per sé a fondare la rescissione, salvo che non emerga un completo venir meno della rappresentanza effettiva (caso Sannino).
- Le questioni costituzionali e convenzionali sul regime della rescissione sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, in massima parte manifestamente infondate: l'istituto è considerato compatibile con gli obblighi costituzionali e CEDU purché applicato nei termini previsti.
- Se una precedente istanza di restituzione nel termine per impugnare è stata già definitivamente rigettata, il richiedente trova limitate possibilità di rimettere la stessa questione salvo nuovi e decisivi elementi di fatto o di prova.
- Nel valutare censure ispirate a direttive o alla CEDU è necessario dimostrare deficit strutturali o omissioni tali da impedire concretamente l'esercizio della difesa; l'evocazione generica di normative europee non sostituisce la prova della lesione effettiva del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38223/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38224/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38225/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38226/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38227/2025 del 25/11/2025
- Sentenza penale · 25 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38228/2025 del 25/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →