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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35825/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per aver la Corte territoriale fondato la responsabilità sulla presunta gravità della colpa derivante dal ritardo nel depositare l'istanza di fallimento anziché verificare concretamente la prevedibilità/evitabilità dell'aggravamento del dissesto, non tenendo conto degli elementi a favore della continuità aziendale (rateizzazione dei debiti erariali, crediti vantati dalla società); (2) vizio di motivazione, per apparente recepimento della sentenza di primo grado senza confronto critico con le censure di appello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha richiamato il principio per cui la colpa grave prevista dall'art. 217, comma 1, n.4 della legge fallimentare non è presunta automaticamente dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma deve essere accertata con le ordinarie regole di prova verificando la prevedibilità e l'evitabilità dell'aggravamento del dissesto. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva invece motivatamente ricostruito molteplici elementi (debiti fiscali consistenti e preesistenti, rateizzazione solo parzialmente eseguita, progressivo aumento dei debiti verso dipendenti, cessazione dell'attività, nomina del liquidatore, ruolo dominantissimo del ricorrente nel capitale sociale) che dimostravano la piena conoscenza dello stato di decozione e la ragionevole prevedibilità dell'aggravamento, giustificando la ritenuta gravità della colpa. Il secondo motivo è stato assorbito e comunque ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva dato adeguata motivazione e confutato i motivi di gravame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 217 comma 1 n.4

    La norma punisce l'imprenditore che, dichiarato fallito, ha aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il proprio fallimento o con altra grave colpa. La Corte interpreta che la colpa grave non sia presunta per il solo ritardo nella richiesta di fallimento: occorre accertare, con prove concrete, che la scelta di procrastinare la procedura concorsuale sia stata determinata da un comportamento caratterizzato da gravità colposa (valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'aggravamento).

  • Legge fallimentare, art. 216

    Richiamata come riferimento alla qualificazione delle diverse fattispecie di bancarotta; la Corte distingue la fattispecie di bancarotta semplice/ aggravamento del dissesto rispetto ad altre ipotesi previste dall'art. 216.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente rigettato: la condanna alle spese è disposta in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera tardiva istanza di fallimento non comporta automaticamente la presunzione di colpa grave: occorre accertare la prevedibilità e l'evitabilità dell'aggravamento del dissesto
  • Il giudice valuta complessivamente indicatori oggettivi (entità dei debiti, cronologia dell'insorgenza dei debiti, inadempimenti persistenti, cessazione dell'attività, nomina del liquidatore, ruolo societario dominante) per desumere la consapevolezza dello stato di decozione
  • La difesa deve fornire elementi concreti e circostanziati sui crediti vantati, sulla loro esigibilità e sulle azioni effettivamente esperite per il recupero, nonché spiegazioni rilevanti e documentate circa ragioni imprevedibili che avrebbero giustificato la prosecuzione dell'attività
  • In sede di appello la Corte territoriale è tenuta a motivare secondo uno standard confutativo: non è sufficiente elencare le censure in premessa, ma il giudice deve confrontarsi e confutare le ragioni di gravame
  • La qualificazione della condotta (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto) richiede sempre l'accertamento della dimensione soggettiva della colpa, ma questa si fonda su elementi di fatto e non su automatismi
  • Chi impugna e viene rigettato può essere condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla

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