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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 346 in data 6 aprile 2022, recante: “Servizio di Ventiloterapia – Approvazione procedure per la fruizione” (doc. 1); - di ogni altro atto comunque presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati.

Giustizia amministrativa202200283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria recante l'approvazione delle procedure per la fruizione del servizio di ventiloterapia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 346 del 6 aprile 2022, relativa all'approvazione delle procedure per la fruizione del servizio di ventiloterapia, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la successiva deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 604 del 27 giugno 2022 avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non sufficientemente allegata e dimostrata la dedotta satisfattività della deliberazione successiva, sicché non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della ricorrente attestasse il venir meno dell'interesse alla decisione e, considerando anche la fissazione del ricorso all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione della parte circa il venir meno del proprio interesse alla decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando non siano sufficientemente allegati o dimostrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che il giudice possa verificare l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato; in mancanza di allegazioni apprezzabili sul carattere satisfattivo dell'attività amministrativa sopravvenuta, deve essere preferita la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità non comporta necessariamente la condanna alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione quando ricorrano giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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