Cassazione Penale, Sentenza n. 43569/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro (10/01/2022). La ricorrente contestava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, rilevando che non esistevano elementi concreti della sua compartecipazione all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e che la lettura del materiale intercettivo da parte dei giudici di merito era distorta; (2) che i beni sequestrati (libretto postale, buoni fruttiferi, fondo pensione, polizza assicurativa) erano frutto di risparmi della madre (Ida Scalzo) trasferiti alla figlia e pertanto non riconducibili a prezzo, profitto o corpo del reato, con conseguente violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva di motivazione né meramente apparente: il tribunale del riesame aveva richiamato numerose captazioni ambientali e motivato la sussistenza di indizi circa il coinvolgimento dell'indagata nell'associazione finalizzata all'approvvigionamento e alla vendita illecita di farmaci; aveva altresì dato adeguata motivazione sul requisito del periculum in mora. Quanto ai beni sequestrati, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il denaro che rappresenta effettivo accrescimento patrimoniale derivante dal reato va qualificato come profitto diretto confiscabile, e ciò anche se viene allegata o dimostrata l'origine lecita di somme specifiche. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina dell'appello in tema di misure cautelari reali: la possibilità di impugnazione e la correlata cornice procedurale per il riesame della misura.
Regole sul ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari: limiti soggettivi e di motivo (violazione di legge).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso relativo alla manifesta illogicità o carenza motivazionale che può essere dedotto in cassazione; richiede che il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.
Principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari reali: la ricorrente ne denunciava la violazione rispetto al sequestro di somme ritenute frutto di risparmi leciti.
Norme che impongono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e disciplinano i criteri di formazione della motivazione; la Corte le richiama per valutare la correttezza formale e sostanziale della motivazione del tribunale del riesame.
art. 111, comma 6 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; richiamato come fondamento delle norme processuali sulla motivazione.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile ammenda alla Cassa delle Ammende): norma applicata per condannare la ricorrente alle spese e a euro 3.000.
Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021 (C.)
Sezioni Unite: confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato va qualificata come diretta, non per equivalente
Principio che la natura fungibile del denaro consente la confisca diretta del profitto anche quando venga allegata l'origine lecita di somme specifiche; utilizzato per respingere l'eccezione circa l'origine dei fondi sequestrati.
Giurisprudenza sulla soglia di sindacabilità del riesame e sui requisiti della motivazione (es. Sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009; Sez. U n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 5 n. 28515 del 21/05/2014)
Richiami giurisprudenziali relativi ai limiti del controllo del giudice del riesame (non deciso sul merito ma sulla compatibilità tra fatti e fattispecie), e sul livello di radicalità richiesto perché una carenza motivazionale costituisca motivo di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame è ammesso solo per violazione di legge: censure generiche o che lamentino soltanto illogicità della decisione sono spesso inammissibili.
- Per essere accolto un motivo fondato sulla carenza motivazionale in cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente, tale da non consentire la comprensione dell'iter logico-argomentativo del giudice.
- Il tribunale del riesame non può decidere anticipatamente la responsabilità penale dell'indagato; però deve verificare la sussumibilità dei fatti nella fattispecie di reato attraverso concrete risultanze indiziarie (fumus commissi delicti) e motivare su periculum in mora.
- Il denaro identificato come profitto o prezzo del reato può essere oggetto di sequestro/confisca diretta anche quando l'interessato allega l'originaria liceità di somme specifiche, a causa della natura fungibile del denaro: l'allegazione da sola non basta a escluderne l'appannaggio cautelare.
- Le eccezioni relative a proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare devono essere articolate con riferimenti precisi ai principi di legge e con elementi concreti che dimostrino l'assenza di collegamento tra i beni sequestrati e l'attività delittuosa; mere affermazioni generiche sono inefficaci.
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