Cassazione Penale, Ordinanza n. 26515/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla motivazione sugli aumenti di pena per continuazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. L'unico motivo dedotto denunciava, in modo generico, un vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente applicato i criteri in tema di reato continuato: individuazione del reato più grave, determinazione della pena base e motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite. Inoltre, il giudice di merito aveva implicitamente assolto l'onere motivazionale suddividendo in parti eguali gli aumenti, in assenza di specifiche attribuzioni da parte del Tribunale, sulla base della similare entità dell'offesa.
Norme richiamate
Nel reato continuato la pena complessiva va determinata individuando il reato più grave, la pena base e gli aumenti per i reati satellite; gli aumenti devono rispettare i limiti di legge e non possono mascherare un cumulo materiale di pene.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, il giudice della pena deve indicare reato più grave, pena base e aumenti per i singoli reati satellite, con motivazione distinta sugli incrementi.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti di pena è modulato in relazione alla loro entità: quanto più rilevante è l'aumento, tanto più puntuale deve essere la giustificazione.
- La motivazione sugli aumenti può ritenersi comunque sufficiente quando, in assenza di una specifica ripartizione del primo giudice, il giudice di merito li distribuisca in misura eguale sulla base della sostanziale omogeneità degli illeciti e dell'offesa arrecata.
- È manifestamente infondato il ricorso che censuri in modo generico la motivazione sulla continuazione senza confrontarsi con i criteri legali di determinazione della pena e con la ratio della ripartizione degli aumenti.
Come è indicizzato
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