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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, riproponendo le doglianze già formulate in appello e contestando la valutazione della propria versione dei fatti, delle modalità di ricezione dell’assegno e del riscontro offerto da un testimone. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio motivazionale, il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p. Ha inoltre depositato una memoria il 7 settembre 2026, ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo dei motivi d’appello e, comunque, manifestamente infondato: mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti, mentre la motivazione dei giudici di merito sulle modalità della condotta, sulla versione dell’imputato, sulla provenienza dell’assegno e sull’irrilevanza del riscontro testimoniale è stata giudicata priva dei vizi denunciati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante era illogica? No: la Corte l’ha giudicata esente da illogicità e conforme ai criteri richiamati dall’art. 648, quarto comma, c.p., con riguardo in particolare alle modalità della condotta e al grado del dolo. La memoria depositata il 7 settembre 2026 è stata rilevata come tardiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Con il quale si deducono la violazione di legge e tutti i vizi della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, non è consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello oltre che manifestamente infondato e finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione priva dei lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla sussistenza del reato contestato.

    La Corte non rivaluta le risultanze probatorie in sede di legittimità quando il ricorso ripropone le doglianze d’appello e non individua specifici travisamenti, se la motivazione di merito espone senza vizi logici o giuridici le ragioni dell’affermazione di responsabilità.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., è altresì manifestamente infondato in quanto la motivazione è esente da illogicità e rispettosa dei criteri di valutazione a cui l’art. 648, quarto comma, cod. pen. fa rinvio, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3 sulle modalità della condotta e il grado del dolo dimostrato).

    La valutazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p. deve rispettare i criteri richiamati dalla disposizione; la motivazione che considera le modalità della condotta e il grado del dolo, senza illogicità, è idonea a sostenere il mancato riconoscimento.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di legittimità che si limita a reiterare i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie è estranea al giudizio di cassazione se non è accompagnata dall’indicazione puntuale di specifici travisamenti e la motivazione di merito dà conto, senza vizi logici o giuridici, delle ragioni della decisione.
  • Nel valutare l’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p., assumono rilievo le modalità della condotta e il grado del dolo; una motivazione che li esamini e sia esente da illogicità non è utilmente censurabile per vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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