Cassazione Civile, Ordinanza n. 22175/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni rimasti insoluti in un contratto di locazione finanziaria stipulato da una società poi fallita. I debitori garanti avevano proposto opposizione deducendo la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza del tasso corrispettivo applicato durante il rapporto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'Appello aveva confermato, ritenendo indeterminabile il tasso di leasing perché il richiamo eventualmente utile era riferito a un foglio finanziario formato unilateralmente dalla locatrice dopo la stipula e non contenuto nel contratto. La società ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe ignorato il foglio finanziario e ridotto la norma al solo principio di non contestazione; 2) violazione della disciplina di trasparenza bancaria richiamata dalla circolare Banca d'Italia n. 229/1999, assumendo che il tasso fosse correttamente indicato e distinguibile dal TAN; 3) violazione dell'art. 117 TUB, sostenendo che mancassero i presupposti per la nullità e che il tasso fosse comunque determinabile per relationem; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, perché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non denunciava correttamente la violazione dell'art. 115 c.p.c. e, comunque, non coglieva la ratio decidendi, dato che la corte territoriale aveva considerato il foglio finanziario ma lo aveva ritenuto irrilevante in quanto successivo alla stipula e unilateralmente formato; il secondo perché selezionava solo una parte della motivazione d'appello e trascurava che la nullità della clausola sul tasso assorbiva ogni questione sulla trasparenza complessiva del rapporto; il terzo perché non era autosufficiente e, comunque, la sentenza impugnata aveva escluso in fatto che il richiamo per relationem fosse valido, trattandosi di atto unilaterale successivo non richiamato nel contratto. Il quarto motivo è stato giudicato infondato: ai fini delle spese occorre guardare all'esito globale della lite e la soccombenza va individuata secondo il criterio di causalità; nel caso concreto l'appellante era risultato totalmente soccombente, mentre il mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello non integrava soccombenza reciproca. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"principio di disponibilità delle prove"; "non contestazione"
La violazione è deducibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e il notorio.
In assenza di una valida determinazione o determinabilità del tasso di leasing, può operare la disciplina dell'art. 117 TUB; nel caso concreto però il presupposto applicativo è stato escluso in fatto dalla sentenza impugnata.
La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi e non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.
Circolare Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo X, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3
Richiamata dalla ricorrente come fonte di trasparenza e determinazione del tasso nel leasing, ma la censura è stata respinta perché la sentenza d'appello aveva escluso a monte la validità della clausola sul tasso.
Aggiornamento n. 9 del 25/07/03 della Circolare Banca d'Italia n. 229/1999
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto della disciplina di trasparenza del leasing.
Le spese seguono la soccombenza, valutata in base all'esito complessivo della lite e al principio di causalità.
La regolazione delle spese può essere oggetto di sindacato in cassazione solo nei limiti dell'erronea imputazione delle spese alla parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto non ricorreva soccombenza reciproca.
Richiamato come norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il solo mancato apprezzamento di un documento, ma solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; la censura deve essere specifica e correttamente calibrata sulla norma.
- In materia di leasing, la determinazione del tasso corrispettivo può avvenire per relationem solo se il richiamo è contenuto nel contratto e rinvia a un elemento oggettivamente idoneo; non è sufficiente un documento unilaterale formato successivamente alla stipula.
- Se la clausola che determina il tasso del leasing è nulla o comunque indeterminabile, resta assorbita ogni ulteriore questione sulla trasparenza complessiva del costo del rapporto o sulla distinzione rispetto al TAN.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie, dovendo confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la soccombenza va valutata globalmente secondo il principio di causalità: non vi è soccombenza reciproca solo perché una questione preliminare della controparte sia stata respinta, se l'esito complessivo del grado resta integralmente sfavorevole a una parte.
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