Cassazione Penale, Ordinanza n. 31996/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 ottobre 2025, che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di rapina aggravata ai sensi degli artt. 110 e 628, commi secondo e terzo, cod. pen., con applicazione dell'aggravante della simultanea presenza di più persone riunite. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento delle prove poste a fondamento della responsabilità, sostenendo anche che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come favoreggiamento ai sensi dell'art. 384 cod. pen. oppure come minaccia ai sensi dell'art. 612 cod. pen. Il secondo ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Entrambi hanno inoltre dedotto vizi di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite o comunque non idonee a superare la soglia di ammissibilità, poiché dirette a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e perché la Corte d'appello aveva motivato logicamente sull'attendibilità delle testimonianze, sugli ulteriori elementi di prova e sulla simultanea presenza dei due imputati durante la rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella motivatamente compiuta dai giudici di merito e ha ritenuto adeguata e immune da vizi logici la motivazione sulla responsabilità per rapina. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, fondata sulla simultanea presenza di entrambi i ricorrenti durante la condotta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità è stata valutata in relazione al concorso di entrambi gli imputati nella rapina.
La condotta è stata qualificata come rapina, secondo la contestazione ritenuta corretta dai giudici di merito.
L'aggravante delle più persone riunite è stata ritenuta applicabile in ragione della simultanea presenza dei due ricorrenti durante lo svolgimento della rapina.
La qualificazione del fatto come favoreggiamento, prospettata dalla difesa del primo ricorrente, non è stata accolta.
La qualificazione del fatto come minaccia, prospettata dalla difesa del primo ricorrente, non è stata accolta.
La qualificazione del fatto come furto, prospettata dalla difesa del secondo ricorrente, non è stata accolta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura delle prove, quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e dia conto dell'attendibilità delle fonti e degli elementi probatori rilevanti.
- Le doglianze prospettate come vizi di motivazione sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito della prova o una diversa ricostruzione dei fatti già motivatamente esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
- L'aggravante della rapina commessa da più persone riunite è configurabile quando risulti la simultanea presenza di più concorrenti durante lo svolgimento della condotta criminosa, secondo quanto accertato con motivazione non illogica dal giudice di merito.
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