Cassazione Penale, Sentenza n. 13459/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha chiesto la distruzione delle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite in un procedimento (RGNR 2012/04) archiviato con decreto del 9/8/2005, ritenendo il materiale ormai inutile e la conservazione lesiva di interessi. Il GIP ha rigettato l'istanza sostenendo che l'archiviazione non equivale automaticamente a futura irrilevanza delle intercettazioni e che la conservazione nell'archivio della Procura tutela sia la riservatezza degli interessati sia l'interesse pubblico. Il PM ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione dell'art. 269 c.p.p. e chiedendo annullamento per abnormità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di abnormità: il rigetto dell'istanza da parte del GIP è stato adottato dopo la procedura camerale prescritta e il contraddittorio (art. 269 e 127 c.p.p.). Il rigetto è motivato dal fatto che il PM non aveva indicato quali specifiche intercettazioni dovessero essere distrutte né spiegato adeguatamente la loro inutilità; l'archiviazione è considerata neutrale rispetto alla valutazione di rilevanza probatoria. La Corte ha precisato che la parte interessata (incluso il PM) può chiedere la distruzione, ma il giudice deve svolgere il contraddittorio e motivare la decisione; il diniego, se conforme alla procedura, non è abnorme. Il ricorso pertanto è stato respinto.
Norme richiamate
Stabilisce la conservazione delle intercettazioni fino alla sentenza definitiva ma prevede la possibilità per le parti, anche anticipatamente, di chiedere la distruzione se il materiale non è necessario; impone il contraddittorio per la valutazione.
Regola il contraddittorio in sede camerale; obbliga il giudice a garantire la partecipazione delle parti nella valutazione sulla distruzione del materiale.
Indica ipotesi particolari di conservazione/divulgazione delle intercettazioni; è richiamato per delimitare i casi in cui valgono regole diverse dalla disciplina generale dell'art. 269.
Corte Costituzionale
Riconosce l'onere del giudice di adottare la procedura di contraddittorio anche quando l'istanza proviene dal pubblico ministero.
Cassazione penale
Sez. 3, n. 48595 del 20/10/2016, Rv. 268573
Conferma che il pubblico ministero è tra le parti legittimate a chiedere la distruzione delle intercettazioni.
Cassazione penale
Sez. 2, Sent. n. 1015 del 22/02/1994, Rv. 197312
Sottolinea l'obbligo del giudice di svolgere la procedura camerale e il contraddittorio prima di decidere sulla distruzione.
Cassazione penale
Sez. 5, n. 378 del 26/01/1994, Rv. 197277
Simile richiamo alla necessità del contraddittorio e del rispetto della procedura prevista per le richieste di distruzione.
Cassazione penale
Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221
Definisce il concetto di abnormità anche in senso funzionale quando il provvedimento determina stasi processuale e impedisce lo sviluppo del processo.
Cassazione penale
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'abnormità funzionale e sui limiti dell'intervento giudiziario che possa pregiudicare il regolare svolgimento del processo.
Massime di principio
- La richiesta di distruzione delle intercettazioni può essere avanzata anche dal pubblico ministero, ma il giudice deve sempre attivare la procedura camerale con contraddittorio (art. 269 e 127 c.p.p.).
- L'archiviazione del procedimento non equivale automaticamente all'inutilità delle intercettazioni: essa è un fatto processuale neutro che non risolve la valutazione di rilevanza probatoria.
- Chi richiede la distruzione deve indicare in modo specifico quali registrazioni e per quali ragioni sono ritenute inutili; l'assenza di specificità può giustificare il rigetto.
- Il diniego alla distruzione adottato dopo il corretto contraddittorio e con motivazione non è "abnorme" e non costituisce vizio immediatamente annullabile per cassazione per abnormità.
- L'abnormità del provvedimento sussiste se il giudice omette la procedura prevista o se il provvedimento determina una stasi funzionale che impedisce lo sviluppo futuro del processo; in tal caso può essere censurata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →