Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13459/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha chiesto la distruzione delle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite in un procedimento (RGNR 2012/04) archiviato con decreto del 9/8/2005, ritenendo il materiale ormai inutile e la conservazione lesiva di interessi. Il GIP ha rigettato l'istanza sostenendo che l'archiviazione non equivale automaticamente a futura irrilevanza delle intercettazioni e che la conservazione nell'archivio della Procura tutela sia la riservatezza degli interessati sia l'interesse pubblico. Il PM ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione dell'art. 269 c.p.p. e chiedendo annullamento per abnormità del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di abnormità: il rigetto dell'istanza da parte del GIP è stato adottato dopo la procedura camerale prescritta e il contraddittorio (art. 269 e 127 c.p.p.). Il rigetto è motivato dal fatto che il PM non aveva indicato quali specifiche intercettazioni dovessero essere distrutte né spiegato adeguatamente la loro inutilità; l'archiviazione è considerata neutrale rispetto alla valutazione di rilevanza probatoria. La Corte ha precisato che la parte interessata (incluso il PM) può chiedere la distruzione, ma il giudice deve svolgere il contraddittorio e motivare la decisione; il diniego, se conforme alla procedura, non è abnorme. Il ricorso pertanto è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conservazione delle intercettazioni fino alla sentenza definitiva ma prevede la possibilità per le parti, anche anticipatamente, di chiedere la distruzione se il materiale non è necessario; impone il contraddittorio per la valutazione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola il contraddittorio in sede camerale; obbliga il giudice a garantire la partecipazione delle parti nella valutazione sulla distruzione del materiale.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Indica ipotesi particolari di conservazione/divulgazione delle intercettazioni; è richiamato per delimitare i casi in cui valgono regole diverse dalla disciplina generale dell'art. 269.

  • Corte Costituzionale

    Riconosce l'onere del giudice di adottare la procedura di contraddittorio anche quando l'istanza proviene dal pubblico ministero.

  • Cassazione penale

    Sez. 3, n. 48595 del 20/10/2016, Rv. 268573

    Conferma che il pubblico ministero è tra le parti legittimate a chiedere la distruzione delle intercettazioni.

  • Cassazione penale

    Sez. 2, Sent. n. 1015 del 22/02/1994, Rv. 197312

    Sottolinea l'obbligo del giudice di svolgere la procedura camerale e il contraddittorio prima di decidere sulla distruzione.

  • Cassazione penale

    Sez. 5, n. 378 del 26/01/1994, Rv. 197277

    Simile richiamo alla necessità del contraddittorio e del rispetto della procedura prevista per le richieste di distruzione.

  • Cassazione penale

    Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221

    Definisce il concetto di abnormità anche in senso funzionale quando il provvedimento determina stasi processuale e impedisce lo sviluppo del processo.

  • Cassazione penale

    Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'abnormità funzionale e sui limiti dell'intervento giudiziario che possa pregiudicare il regolare svolgimento del processo.

Massime di principio

  • La richiesta di distruzione delle intercettazioni può essere avanzata anche dal pubblico ministero, ma il giudice deve sempre attivare la procedura camerale con contraddittorio (art. 269 e 127 c.p.p.).
  • L'archiviazione del procedimento non equivale automaticamente all'inutilità delle intercettazioni: essa è un fatto processuale neutro che non risolve la valutazione di rilevanza probatoria.
  • Chi richiede la distruzione deve indicare in modo specifico quali registrazioni e per quali ragioni sono ritenute inutili; l'assenza di specificità può giustificare il rigetto.
  • Il diniego alla distruzione adottato dopo il corretto contraddittorio e con motivazione non è "abnorme" e non costituisce vizio immediatamente annullabile per cassazione per abnormità.
  • L'abnormità del provvedimento sussiste se il giudice omette la procedura prevista o se il provvedimento determina una stasi funzionale che impedisce lo sviluppo futuro del processo; in tal caso può essere censurata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.