Cassazione Penale, Ordinanza n. 37026/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per furto in abitazione aggravato e ricettazione. L'unico motivo dedotto riguardava la richiesta di derubricazione del furto da consumato a tentato, sostenendo che la sottrazione non si fosse perfezionata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente abbia acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche per un tempo breve, e venga poi bloccato dalla polizia giudiziaria che lo stava monitorando; nel caso concreto, inoltre, l'imputato aveva già acquisito la disponibilità dei beni sottratti e non era rimasto sotto il controllo degli operanti nella fase di introduzione nell'abitazione della persona offesa.
Norme richiamate
Sono gli estremi normativi del furto in abitazione aggravato contestato e confermato in appello.
È richiamata l'aggravante applicata al furto contestato.
È il reato di ricettazione per il quale l'imputato risulta condannato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Integra il furto consumato, e non il tentativo, la condotta di chi abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo molto breve, prima di essere fermato dagli operanti.
- Il controllo a distanza svolto dalla polizia giudiziaria non impedisce la consumazione del furto se non è un controllo esercitato dalla persona offesa o da suoi incaricati e se l'agente ha già acquisito il possesso autonomo del bene.
- Il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa qualificazione del fatto in presenza di una motivazione di merito coerente con il principio di diritto sulla consumazione del furto è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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