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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale seguito davanti alla Procura della Repubblica, aveva presentato al g.i.p. istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nella fase delle indagini preliminari. Il g.i.p. aveva rigettato l’istanza ritenendo non svolta alcuna attività o comunque non adeguatamente documentata; il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, ha confermato il rigetto perché l’istanza era corredata solo del decreto di citazione a giudizio, del provvedimento di ammissione al patrocinio e di alcune spese di trasferta, senza indicazione di un atto delle indagini idoneo a fondare il compenso. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 82 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’attività risultava dagli atti del fascicolo del procedimento, che il giudice dell’opposizione aveva poteri istruttori officiosi e che non esisteva un ulteriore onere di produzione documentale a suo carico; ha anche evidenziato che il Ministero non aveva contestato il diritto al compenso e che, prima dell’opposizione, aveva chiesto la correzione del decreto depositando il verbale di interrogatorio dell’indagato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, a fronte dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dello svolgimento di attività difensiva remunerabile nella fase delle indagini, il tribunale aveva erroneamente negato la liquidazione del compenso per la sola mancanza di documenti allegati all’istanza, senza considerare che nel procedimento di opposizione il giudice ha poteri istruttori officiosi e può/dover richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere sia sull'an sia sul quantum. La locuzione "può" dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 è stata letta come potere-dovere di decidere causa cognita, non come mera facoltà discrezionale né come regola che trasferisca rigidamente sul difensore l’onere di produrre tutto il necessario. Perciò la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Savona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma posta a base dell’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto; il giudizio di opposizione è stato trattato come sede in cui opera un sindacato pieno sulla spettanza del compenso

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal tribunale per escludere il riconoscimento delle spese di trasferta; la Corte non si sofferma nel merito sul punto, ma registra il richiamo normativo del giudice di merito

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    interpretato come fonte di un potere-dovere del giudice dell’opposizione di acquisire atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, non come mera facoltà discrezionale

  • artt. 12 e 82 del D.M. 55/2014

    invocati dal ricorrente come parametri violati; dal testo emerge solo il loro richiamo a sostegno della domanda di liquidazione dei compensi

  • d.lgs. n. 50 del 2011

    citato nel testo della motivazione della Corte, verosimilmente per un refuso; la Corte richiama comunque la propria precedente giurisprudenza sull’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere sulla base di una cognizione completa, potendo e dovendo acquisire d’ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari.
  • La mancanza di allegazione documentale all’istanza non consente, di per sé sola, di negare il compenso quando dagli atti del procedimento emerga comunque lo svolgimento di un’attività difensiva remunerabile.
  • La locuzione "può" riferita al potere del giudice di richiedere gli atti necessari va intesa, nel contesto del rito speciale, come potere-dovere funzionale a una decisione informata, e non come mera discrezionalità incompatibile con l’onere di ricerca officiosa.
  • Nel giudizio sulla liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’accertamento non riguarda solo il quantum ma può investire anche l’an della pretesa, con conseguente dovere del giudice di verificare autonomamente la presenza dei presupposti della remunerazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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