Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale seguito davanti alla Procura della Repubblica, aveva presentato al g.i.p. istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nella fase delle indagini preliminari. Il g.i.p. aveva rigettato l’istanza ritenendo non svolta alcuna attività o comunque non adeguatamente documentata; il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, ha confermato il rigetto perché l’istanza era corredata solo del decreto di citazione a giudizio, del provvedimento di ammissione al patrocinio e di alcune spese di trasferta, senza indicazione di un atto delle indagini idoneo a fondare il compenso. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 82 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’attività risultava dagli atti del fascicolo del procedimento, che il giudice dell’opposizione aveva poteri istruttori officiosi e che non esisteva un ulteriore onere di produzione documentale a suo carico; ha anche evidenziato che il Ministero non aveva contestato il diritto al compenso e che, prima dell’opposizione, aveva chiesto la correzione del decreto depositando il verbale di interrogatorio dell’indagato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, a fronte dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dello svolgimento di attività difensiva remunerabile nella fase delle indagini, il tribunale aveva erroneamente negato la liquidazione del compenso per la sola mancanza di documenti allegati all’istanza, senza considerare che nel procedimento di opposizione il giudice ha poteri istruttori officiosi e può/dover richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere sia sull'an sia sul quantum. La locuzione "può" dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 è stata letta come potere-dovere di decidere causa cognita, non come mera facoltà discrezionale né come regola che trasferisca rigidamente sul difensore l’onere di produrre tutto il necessario. Perciò la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Savona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base dell’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto; il giudizio di opposizione è stato trattato come sede in cui opera un sindacato pieno sulla spettanza del compenso
richiamato dal tribunale per escludere il riconoscimento delle spese di trasferta; la Corte non si sofferma nel merito sul punto, ma registra il richiamo normativo del giudice di merito
interpretato come fonte di un potere-dovere del giudice dell’opposizione di acquisire atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, non come mera facoltà discrezionale
artt. 12 e 82 del D.M. 55/2014
invocati dal ricorrente come parametri violati; dal testo emerge solo il loro richiamo a sostegno della domanda di liquidazione dei compensi
citato nel testo della motivazione della Corte, verosimilmente per un refuso; la Corte richiama comunque la propria precedente giurisprudenza sull’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere sulla base di una cognizione completa, potendo e dovendo acquisire d’ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari.
- La mancanza di allegazione documentale all’istanza non consente, di per sé sola, di negare il compenso quando dagli atti del procedimento emerga comunque lo svolgimento di un’attività difensiva remunerabile.
- La locuzione "può" riferita al potere del giudice di richiedere gli atti necessari va intesa, nel contesto del rito speciale, come potere-dovere funzionale a una decisione informata, e non come mera discrezionalità incompatibile con l’onere di ricerca officiosa.
- Nel giudizio sulla liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’accertamento non riguarda solo il quantum ma può investire anche l’an della pretesa, con conseguente dovere del giudice di verificare autonomamente la presenza dei presupposti della remunerazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22706/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22726/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2026 del 06/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →