Cassazione Penale, Ordinanza n. 21779/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano di merito, meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con motivazione corretta e non illogica sulla quantificazione della pena. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio per diversi delitti. Dal testo emerge che le censure riguardavano la quantificazione della pena: il ricorso è stato ritenuto fondato su motivi declinati in fatto e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte nel merito, mentre la Corte di merito aveva motivato in modo corretto e privo di manifeste illogicità la determinazione sanzionatoria, indicando specificamente gli elementi considerati nell'esercizio del potere discrezionale e scegliendo di non applicare il minimo edittale.
Norme richiamate
richiamato per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia indicato gli elementi valorizzati nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria e la motivazione sia immune da manifesta illogicità.
- La scelta di non applicare il minimo edittale non integra di per sé vizio censurabile in cassazione se risulta sorretta da motivazione specifica e coerente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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