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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14454/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Denuncia, in sintesi: violazione degli artt. 76, 79 e 96 del d.P.R. n. 115/2002 (anche in relazione all'art. 111 Cost.), per manifesta illogicità della motivazione fondata sulla mancata indicazione dell'anno fiscale di riferimento dei redditi; mancata esplicitazione del perché l'omissione non potesse essere integrata; considerazione di risultanze ISEE non presenti negli atti; omesso esercizio dei poteri di verifica e mancata richiesta di integrazione/chiarimenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il ricorso per cassazione avverso ordinanze sulle istanze di patrocinio gratuito sia proponibile solo per violazione di legge e non per mere incongruità motivazionali, salvo il caso di difetto totale di motivazione. Il provvedimento impugnato non mostrava difetto totale di motivazione ma motivazione fondata sulla mancata indicazione dei redditi relativi all'anno di riferimento; le censure lamentavano vizi di motivazione non tali da configurare una violazione di legge. Inoltre il ricorso non ha confrontato puntualmente le censure con la motivazione impugnata (aspecificità) e la doglianza sull'omesso esercizio dei poteri di verifica è stata ritenuta infondata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di patrocinio a spese dello Stato è ammesso solo per violazione di legge; non rientrano le censure limitate a incongruità motivazionali salvo il difetto totale di motivazione.

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, artt. 76, 79 e 96

    artt. 76, 79 e 96 d.P.R. n. 115/2002 (ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. dedotti dal ricorrente)

    Le norme disciplinano i requisiti e le verifiche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente ha invocato loro violazione ma la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero la motivazione del provvedimento e non una violazione di legge integrale: quindi non idonee a sostenere il ricorso per cassazione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata in senso tale da giustificare la cassazione (non emergendo difetto totale di motivazione).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000 per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze su istanze di patrocinio a spese dello Stato è limitato alle violazioni di legge: le critiche meramente motivazionali non bastano, salvo che vi sia un difetto totale di motivazione.
  • Se si impugna una decisione per vizi di motivazione, in cassazione occorre dimostrare che la motivazione è del tutto assente o così radicalmente viziata da costituire violazione di legge; la semplice illogicità o travisamento della prova rientrano in genere nella sindacabilità motivazionale e possono essere inammissibili.
  • Ogni censura deve confrontarsi direttamente e puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancata comparazione può determinare l'inammissibilità per aspecificità.
  • Le omissioni formali nella domanda (es. mancata indicazione dell'anno di riferimento dei redditi) possono legittimare la declaratoria di inammissibilità se il provvedimento motivi su tale omissione; in tali casi il rimedio è più efficacemente diretto a far integrare l'istanza in sede amministrativa o procedimentale, non alla cassazione per violazione di legge.
  • La censura sull'omesso esercizio di poteri istruttori (richiesta di integrazioni/accertamenti) va specificamente dimostrata e collegata alla norma che impone tale obbligo; l'affermazione generica senza confronto con la motivazione è debole e rischia di essere respinta.
  • Ricorsi manifestamente infondati o mal formulati espongono al pagamento di spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è opportuno valutare con attenzione l'ammissibilità giuridica prima di proporre ricorso.

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