Cassazione Penale, Sentenza n. 10416/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova proposta da Andrea Mari nell'ambito dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 311/21 per mancato deposito del programma da parte dell'UEPE, e aveva contestualmente dichiarato esecutivo il decreto penale. Il ricorso in Cassazione denunciava l'abnormità di tale provvedimento, sostenendo che l'inammissibilità della messa alla prova non comporta, di per sé, l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale e che il Tribunale era tenuto a proseguire l'istruttoria prevista dal codice di rito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui, se la messa alla prova è inammissibile, il giudice deve comunque compiere gli atti processuali conseguenti all'opposizione (ad esempio emissione del decreto di giudizio immediato ovvero fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta di riti alternativi ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p.), e non può dichiarare esecutivo il decreto penale limitandosi a motivare l'inammissibilità della probation. Perciò il provvedimento del GIP, che ha reso esecutivo il decreto penale e ha così precluso il contraddittorio, è stato ritenuto abnorme e annullato senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 464-bis cod. proc. pen.
La norma sui riti alternativi è stata interpretata nel senso che, se è richiesta la sospensione per messa alla prova collegata a una richiesta di riti alternativi, e la messa alla prova risulta inammissibile, il Tribunale deve comunque valutare e procedere in ordine alle richieste alternative (es. fissare udienza in camera di consiglio) anziché dichiarare esecutivo il decreto penale.
Codice di procedura penale (principio procedurale generale)
Il codice di rito impone che l'opposizione a decreto penale determini lo svolgimento degli atti processuali conseguenti; l'inammissibilità della messa alla prova non estingue né rende automaticamente inammissibile l'opposizione, né autorizza il giudice a dichiarare subito esecutivo il decreto penale.
Massime di principio
- L'inammissibilità della messa alla prova non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale: l'opposizione deve essere comunque esaminata e il giudice deve compiere gli atti previsti dal codice di rito.
- Il Tribunale non può dichiarare esecutivo un decreto penale semplicemente perché la probation è stata ritenuta inammissibile; tale dichiarazione priva l'imputato del contraddittorio e costituisce provvedimento abnorme.
- Se l'UEPE non deposita il programma per la messa alla prova, il difensore deve comunque avere la possibilità di far proseguire l'opposizione: la difesa può chiedere la celebrazione dell'udienza o altri riti alternativi previsti dalla legge.
- In caso di provvedimento che dichiari esecutivo il decreto penale per motivi analoghi, il rimedio è il ricorso in Cassazione per eccesso di potere o abnormità, con possibile annullamento senza rinvio e rimessione degli atti al giudice competente.
- Per evitare pregiudizi difensivi, il giudice deve sempre motivare in modo completo le ragioni dell'eventuale non ammissione alla messa alla prova e indicare i conseguenti passi processuali, consentendo il pieno esercizio del contraddittorio.
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