Cassazione Penale, Sentenza n. 17732/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace del 02/10/2018 che l'aveva condannata a 300,00 euro di multa per il reato di minaccia. Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 14/07/2020, aveva dichiarato inammissibile l'appello. Con ricorso per cassazione la Vallone deduce che il Tribunale avrebbe dovuto verificare la "voluntas impugnationis" e, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., qualificare l'atto come ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte invece di dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti per l'esame. Inoltre, rilevando l'illegalità della pena irrogata (multa di 300 euro per fatto commesso il 03/08/2011, quando il limite massimo era 51 euro e l'aumento è intervenuto solo con il d.l. 14/08/2013, n. 93, conv. con l. 15/10/2013, n. 119) e in assenza di cause ostative indicate dall'art. 129 c.p.p., ha dichiarato che è maturato il termine di prescrizione e ha annullato la sentenza di primo grado perché il reato risulta estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice che riceve un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se presente, trasmettere gli atti al giudice competente (requisito per la riqualificazione/trasmissione anziché per la declaratoria di inammissibilità).
art. 1, d.l. 14/08/2013, n. 93, conv. con l. 15/10/2013, n. 119
La norma ha modificato i limiti delle sanzioni pecuniarie in materia penale dopo la commissione del fatto; la Corte ha rilevato che l'aumento della multa è successivo al fatto (03/08/2011) e pertanto non poteva essere applicato retroattivamente a sfavore dell'imputata.
L'articolo individua cause che possono sospendere o interrompere la prescrizione; la Corte ha ritenuto assenti cause di sospensione/interruzione ai sensi di tale norma, con conseguente maturazione della prescrizione.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 (Bruccolieri, Rv. 280168 - 01)
La Corte ha richiamato il precedente per ribadire il principio secondo cui il giudice destinatario di un atto di impugnazione anomalo deve verificare la "voluntas impugnationis" e, se sussistente, procedere alla trasmissione invece che dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
Massime di principio
- Se una parte propone un rimedio diverso da quello previsto dalla legge, il giudice che riceve l'atto deve accertare l'oggettiva impugnabilità e la "voluntas impugnationis"; se questa sussiste, deve riqualificare o trasmettere l'impugnazione al giudice competente (art. 568, comma 5, c.p.p.), evitando la declaratoria immediata di inammissibilità.
- La legge applicabile alla determinazione della sanzione penale è quella vigente al momento del fatto (principio della lex mitior/irretroattività delle norme sfavorevoli); aumenti normativi successivi non possono essere utilizzati per aggravare la posizione dell'imputato.
- Prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione bisogna verificare l'esistenza di cause di sospensione o interruzione previste dall'art. 129 c.p.p.; in assenza di tali cause la prescrizione può risultare già maturata anche se la sentenza di primo grado è stata resa in epoca successiva.
- La riqualificazione di un atto di impugnazione da parte del giudice destinatario non richiede necessariamente un formale provvedimento di accoglimento preliminare: è sufficiente riconoscere la volontà di impugnare e trasmettere gli atti al giudice competente per il relativo esame.
- In casi simili è opportuno verificare sempre la data del fatto, le modifiche normative intervenute successivamente e la presenza di eventali interruzioni o sospensioni dei termini di prescrizione, perché tali accertamenti possono incidere decisivamente sull'esito del procedimento.
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