Cassazione Civile, Ordinanza n. 23370/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni infermieri turnisti in servizio presso un'azienda ospedaliera, volta a ottenere il risarcimento del danno per la mancata fruizione del diritto alla mensa o del buono pasto sostitutivo previsto dal CCNL, anche in relazione al diritto alla pausa previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003. I giudici di merito hanno accolto la domanda, liquidando un importo unitario per ciascun giorno di presenza in cui il servizio mensa o equivalente era mancato, sulla base di consulenza contabile. In cassazione l'azienda ha proposto un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 3, della l. n. 87/1953, per il mancato rilievo d'ufficio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, asseritamente in contrasto con l'art. 32 Cost.; secondo la ricorrente, imporre la pausa agli infermieri turnisti comporterebbe che tutti gli addetti del turno si assentino simultaneamente, lasciando i degenti privi di assistenza. Ha inoltre richiamato l'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, che prevede deroghe per attività caratterizzate dalla necessità di continuità del servizio, anche ospedaliero, deroghe che nel caso concreto non sarebbero state attuate mediante contrattazione collettiva o decreti ministeriali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato, anzitutto, che è comunque problematico qualificare come vizio impugnabile in cassazione la mera doglianza volta a sollecitare una questione di legittimità costituzionale; soprattutto, ha escluso che la questione fosse fondata nel merito. Il diritto alla pausa dopo sei ore di lavoro non implica affatto che tutti gli infermieri del turno debbano abbandonare contemporaneamente il servizio, con conseguente scopertura assistenziale, poiché spetta all'ente organizzare turni e orari in modo da consentire la fruizione della pausa senza compromettere l'assistenza ai degenti. Dunque il preteso contrasto con l'art. 32 Cost. non deriva dalla norma primaria, ma al più da un eventuale difetto organizzativo della struttura sanitaria. Per questo il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 3, l. n. 87 del 1953
La norma è richiamata dalla ricorrente come parametro processuale per sostenere che il giudice avrebbe dovuto sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale; la Corte non accoglie la doglianza.
Prevede il diritto del lavoratore a un intervallo di pausa dopo sei ore di lavoro, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e alla eventuale consumazione del pasto; la Corte afferma che tale diritto non comporta necessariamente la sospensione contemporanea di tutti gli addetti e va organizzato in modo compatibile con il servizio.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato quale disposizione che consente deroghe per attività che richiedono continuità del servizio, inclusi i servizi ospedalieri, mediante contrattazione collettiva o decreti ministeriali.
art. 32 Cost.
Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale a tutela della salute dei degenti; la Corte esclude il contrasto perché l'eventuale scopertura assistenziale deriva non dalla norma sulla pausa ma da una cattiva organizzazione del servizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto alla pausa previsto dalla disciplina dell'orario di lavoro deve essere assicurato anche in settori che richiedono continuità assistenziale, ma la sua fruizione va organizzata dal datore di lavoro in modo da non interrompere il servizio.
- La sussistenza di obblighi di tutela della salute dei terzi non esclude, di per sé, il diritto del lavoratore alla pausa; il possibile conflitto operativo va risolto sul piano organizzativo, non attraverso la negazione del diritto.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il preteso contrasto con la Costituzione dipende non dalla norma censurata, ma da un eventuale inadempimento o cattivo assetto organizzativo del soggetto obbligato.
- Il motivo di ricorso diretto esclusivamente a sollecitare una questione di legittimità costituzionale può essere inidoneo a integrare un vizio del provvedimento impugnato, se non individua una specifica violazione denunciabile in cassazione.
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