Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23549/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, ritenendo che quest'ultima non abbia offerto uno specifico contributo difensivo limitandosi a chiedere la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale in relazione alla fallita "Mannino s.r.l.", dichiarata fallita il 28 maggio 2018. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; con un secondo motivo, ha prospettato l'intervenuta prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato dopo la sentenza di secondo grado. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale e il vizio relativo alla mancata rinnovazione può essere censurato solo dimostrando l'oggettiva necessità dell'incombente e specifiche lacune o illogicità decisive della motivazione; inoltre, la dedotta mancata prova decisiva è deducibile solo con riferimento a mezzi di prova tempestivamente richiesti ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la prescrizione sarebbe maturata solo dopo la sentenza impugnata e, soprattutto, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione sopravvenuta e ogni causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta come motivo di ricorso solo nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla norma, e in particolare con riferimento a prove di cui sia stata chiesta l'ammissione.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Il vizio relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo per i mezzi di prova tempestivamente richiesti ai sensi di questa disposizione.

  • art. 129 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità non può rilevare cause di non punibilità sopravvenute, né pronunciarsi sul merito ai fini dell'immediata declaratoria di proscioglimento.

  • art. 606 c.p.p.

    È il parametro di legittimità richiamato per la deduzione dei vizi del ricorso, in particolare sul tema della prova decisiva e del controllo della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; in cassazione la censura è ammissibile solo quando si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e l'esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità decisive.
  • La deduzione del vizio di mancata assunzione di una prova decisiva presuppone che la prova sia stata tempestivamente richiesta nei termini processuali previsti; non è sufficiente una contestazione generica sulla mancata rinnovazione istruttoria.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e, più in generale, preclude l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. da parte del giudice di legittimità, poiché il ricorso inammissibile non instaura validamente la fase di impugnazione sul merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese in cassazione se non offre un effettivo e specifico contributo difensivo, limitandosi a chiedere la conferma della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.