Cassazione Penale, Ordinanza n. 06328/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello pronunciata in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo con l'unico motivo che non vi sarebbe stata rinuncia al motivo di appello relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive. Dal testo emerge però che tale istanza era stata inserita nell'atto di appello e reiterata nella prima proposta di concordato, poi respinta dal Procuratore generale; successivamente, nella proposta formulata all'udienza del 18 marzo 2024, l'istanza non è stata più riproposta e l'imputato ha invece chiesto l'accoglimento dei soli motivi relativi alla dosimetria della pena. La questione centrale del ricorso, quindi, riguardava l'asserita persistenza della devoluzione sul punto delle sanzioni sostitutive e la possibilità di censurare in cassazione la decisione di appello nonostante la rinuncia inserita nel concordato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi non più riproposti, il giudice di secondo grado può limitare la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati; di conseguenza, il ricorso per cassazione non può investire questioni alle quali la parte abbia rinunciato, salvo che si denunci l'illegalità della pena o vizi attinenti alla formazione del consenso o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Poiché nel caso concreto la censura riguardava un motivo non più devoluto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello emessa ai sensi di questa norma, in caso di concordato sulla pena, comporta un effetto devolutivo limitato ai motivi non rinunciati; la rinuncia ai motivi preclude la cognizione del giudice e rende inammissibili in cassazione le censure su questioni abbandonate, salvo illegalità della sanzione o vizi del consenso.
Nel giudizio definito con concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste, in ragione della diversità dell'istituto rispetto al patteggiamento.
È richiamato come precedente istituto similare, cui la giurisprudenza aveva già collegato il principio della limitazione della cognizione ai motivi non rinunciati.
Il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi residui.
- Una volta validamente rinunciati alcuni motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena, essi non possono essere riproposti in cassazione, salvo che si deduca l'illegalità della pena o la difformità tra accordo e decisione.
- La sentenza resa in sede di concordato in appello non richiede una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'istituto ha natura diversa dal patteggiamento e opera entro il perimetro devoluto dalle parti.
- Il ricorso per cassazione contro la decisione ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe profili genetici dell'accordo o un contenuto decisionale difforme rispetto a quanto concordato.
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