Sentenza n. 15286/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso INPS per 1.069 medici di prima fascia funzionale, disposta il 17 dicembre 2025 per mancanza della specializzazione richiesta; graduatorie approvate il 30 dicembre 2025 nella parte in cui non inseriscono il candidato
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, dopo avere superato la preselezione e le prove scritta e orale, è stato escluso perché non possedeva un diploma di specializzazione universitario in una delle discipline indicate dall’art. 2, comma 1, lettera h), del bando o in una disciplina equipollente ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998. Ha impugnato l’esclusione e le graduatorie, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inserimento tra gli idonei e la condanna dell’INPS al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione della clausola del bando e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il proprio Master universitario di II livello in Medicina legale dovesse essere valutato come titolo sostitutivo o equivalente alla specializzazione. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di motivazione, lamentando che il provvedimento non spiegasse adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il bando richiedesse uno specifico diploma di specializzazione e che il Master di II livello in Medicina legale non fosse compreso, né direttamente né per equipollenza, tra i titoli individuati dal d.m. 30 gennaio 1998. La possibilità di valorizzare la prevalenza della sostanza sulla forma per titoli post-lauream richiede una comparazione delle caratteristiche del titolo, quali durata, ore di insegnamento ed esame finale, ma non consente di sostituire automaticamente un master alla specializzazione richiesta; l’ammissione in via interpretativa avrebbe modificato la lex specialis e pregiudicato la par condicio. Ha inoltre escluso che il sistema di specializzazioni affini previsto per l’accesso alla dirigenza medica del SSN dal d.m. 31 gennaio 1998 e dal d.P.R. 484/1997 fosse estensibile analogicamente a un concorso INPS, caratterizzato da funzioni medico-legali e previdenziali diverse da quelle della dirigenza clinica ospedaliera. La scelta dell’INPS di individuare i requisiti in coerenza con le mansioni del profilo ricercato è stata giudicata non manifestamente irragionevole o illogica, dato il margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione dei requisiti concorsuali. Ha quindi ritenuto tecnicamente corretta e obbligata l’esclusione ai sensi del bando, respingendo anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso
Il d.m. 30 gennaio 1998 – espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. h) del bando – stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
La clausola del bando, letta insieme alle tabelle di equipollenza richiamate, richiede un diploma di specializzazione nelle discipline indicate o un titolo riconosciuto equipollente, non un master di II livello.
art. 2, comma 3, del bando di concorso
Ne consegue che la verifica condotta dalla Direzione Centrale Risorse Umane era tecnicamente corretta: il Master di II livello in medicina legale posseduto dalla parte ricorrente non rientra, né direttamente né per equipollenza nei titoli di specializzazione previsti ai sensi del d.m. 30.1.1998. L’esclusione era, pertanto, obbligata ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo bando.
In mancanza del requisito di specializzazione richiesto e di un’equipollenza riconosciuta, l’esclusione discende obbligatoriamente dalla clausola del bando.
d.m. 30 gennaio 1998
Il d.m. 30 gennaio 1998 – espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. h) del bando – stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Dalla lettura delle relative tabelle emerge con chiarezza che la specializzazione costituisce un titolo accademico specifico disciplinato per la formazione specialistica dei medici nelle discipline di interesse.
Le equipollenze considerate per le specializzazioni mediche sono quelle risultanti dalle tabelle del decreto; il master del ricorrente non vi rientra né direttamente né per equipollenza.
d.m. 31 gennaio 1998
Si tratta di un sistema normativo costruito per il personale del SSN, concepito per disciplinare l’accesso ai ruoli della dirigenza medica ospedaliera, e non estensibile in via analogica a procedure concorsuali di enti diversi, quale l’Istituto previdenziale, che perseguono finalità istituzionali peculiari e distinte, senza che possa venir in rilievo alcun profilo di legittimità costituzionale sul punto.
La disciplina delle specializzazioni affini per l’accesso alla dirigenza medica del SSN non si estende analogicamente ai concorsi banditi da enti con funzioni e finalità differenti, come l’INPS.
art. 10, comma 3, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
Il d.m. 31 gennaio 1998 («Tabella delle specializzazioni affini») è stato adottato in attuazione dell’art. 10, comma 3, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, il quale regolamenta i requisiti di accesso ai concorsi per dirigenti medici di primo livello del Servizio Sanitario Nazionale.
La norma è richiamata quale fondamento della disciplina delle specializzazioni affini per i concorsi della dirigenza medica del SSN, ambito che il TAR ritiene non estensibile al concorso INPS.
L’Istituto previdenziale (Inps) è un ente pubblico non economico con competenze specifiche in materia medico-legale e previdenziale: le funzioni dei medici di prima fascia assunti tramite il concorso in esame attengono in via principale all’accertamento della condizione di disabilità (art. 9, d.lgs. n. 62/2024), alla valutazione dell’inabilità e dell’invalidità, alle visite mediche di controllo e agli accertamenti di invalidità civile.
La specificità delle funzioni affidate ai medici INPS, in particolare nell’accertamento della disabilità, è rilevante per giustificare requisiti di specializzazione coerenti con il profilo professionale richiesto.
art. 9, comma 6, d.lgs. n. 62/2024
Non vi è, dunque, alcun difetto di istruttoria rilevante: il legislatore delegato aveva già definito a monte il perimetro della figura professionale da reclutare (art. 9, comma 6, d.lgs. n. 62/2024) e l’Istituto previdenziale ha declinato tale perimetro in modo non illogico o arbitrario, in punto di requisiti di ammissione.
La definizione legislativa del profilo professionale costituisce il quadro di riferimento per i requisiti concorsuali; la loro specificazione da parte dell’ente è legittima se non illogica o arbitraria.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il possesso di un master post-lauream non sostituisce automaticamente una specializzazione espressamente richiesta dalla lex specialis: l’equiparazione può essere riconosciuta solo sulla base delle caratteristiche del titolo e delle equipollenze applicabili, senza introdurre in via interpretativa una modifica sostanziale dei requisiti di ammissione.
- L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel determinare i requisiti di accesso a un concorso, in funzione delle mansioni e delle finalità istituzionali dell’ente; la scelta è sindacabile quando presenti manifesta irragionevolezza o illogicità.
- Le regole sulle specializzazioni affini dettate per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale non sono estensibili in via analogica a concorsi di enti diversi, se le relative funzioni e finalità istituzionali sono distinte.
- Quando il requisito di ammissione è definito dalla lex specialis e il titolo posseduto dal candidato non è incluso tra quelli richiesti né risulta equipollente secondo la disciplina richiamata, l’esclusione è conseguente e non sussiste un difetto di istruttoria per il solo fatto che l’amministrazione non abbia riconosciuto un titolo diverso.
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