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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25123/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso, rilevando il difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato nel giudizio di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 16 febbraio 2026, che aveva dichiarato inammissibile per genericità il reclamo relativo al superamento dei limiti mensili di spesa. In cassazione, tuttavia, il ricorso non è stato esaminato nel merito perché era stato proposto personalmente dall'interessato, mentre per il giudizio di legittimità avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando risulta proposto in violazione dei requisiti di forma previsti per il giudizio di cassazione.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiede, per l'impugnazione in cassazione, la sottoscrizione del difensore nei casi previsti dalla legge.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    stabilisce che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    è richiamata quale fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza del requisito formale relativo alla legittimazione tecnica alla sottoscrizione comporta una declaratoria di inammissibilità immediata, senza esame del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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