Cassazione Civile, Ordinanza n. 17659/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per il recupero della Tarsu relativa agli anni 2006-2008. La CTR aveva ritenuto che l'ingiunzione fosse fondata su precedenti atti impositivi e di riscossione già impugnati e rigettati, e che la riscossione tramite ingiunzione fosse legittima ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993. Il ricorso per cassazione era articolato in undici motivi, ma prima della decisione il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; il Comune ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della successiva accettazione da parte del Comune resistente; conseguentemente ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, conformemente all'istanza delle parti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i relativi presupposti processuali in ragione dell'esito abdicativo del giudizio.
Norme richiamate
art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
La CTR lo ha richiamato come base normativa della legittimità della riscossione mediante ingiunzione per Tarsu.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
È richiamata come legge modificativa dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite se ciò è concordemente richiesto dalle parti.
- L'esito abdicativo del giudizio per rinuncia accettata esclude, secondo la Corte, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002.
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