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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18821/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Dal testo emerge solo che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza. La Corte rileva che l'impugnazione in cassazione è stata sottoscritta dal ricorrente non assistito da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ex art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Non sono indicati i fatti sostanziali oggetto del provvedimento di sorveglianza né ulteriori motivi di ricorso, perché la decisione si arresta alla questione preliminare di ammissibilità formale.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dal condannato, essendo necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la violazione determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato, in assenza della prescritta sottoscrizione tecnica, integra una causa immediata di inammissibilità rilevabile de plano, senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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