Cassazione Penale, Ordinanza n. 21378/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il primo motivo si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione una mera reiterazione dei motivi già proposti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo di ricorso è ritenuto aspecifico e meramente reiterativo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto effettivo con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte integra un motivo solo apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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