Cassazione Penale, Ordinanza n. 36533/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente, con memoria scritta trasmessa dalla REMS presso cui era ristretto il 31 marzo 2026, ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 25 febbraio 2026. La Corte ha rilevato che, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione dell’imputato e del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017 e l’atto era stato presentato personalmente, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in ragione della presentazione personale dell’atto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in violazione dei requisiti di sottoscrizione previsti dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 10 luglio 2026.
Norme richiamate
si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione il ricorso del condannato richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale; la presentazione personale comporta l’inammissibilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dichiara de plano l’inammissibilità del ricorso personale presentato in violazione del requisito di sottoscrizione, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
La disciplina che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione si applica agli atti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso personale è inammissibile per mancanza della sottoscrizione richiesta, la Corte può dichiararne de plano l’inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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