Cassazione Civile, Sentenza n. 23572/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n.146/2023 che aveva accertato il totale inadempimento del Consorzio concessionario nell'esecuzione delle obbligazioni connesse agli espropri per la realizzazione dell'asse attrezzato Chieti-Pescara, aveva qualificato l'opera come strada statale con conseguente subentro dello Stato e del Ministero, e aveva ritenuto sussistere una responsabilità dello Stato (anche della Presidenza del Consiglio) per violazione dell'art.1 Protocollo Addizionale e dell'art.6 CEDU per la tardiva o mancata esecuzione di decisioni nazionali. La Presidenza del Consiglio deduceva, fra l'altro, violazione di legge e errata estensione della condanna statale richiamando i principi di non diretta applicabilità della CEDU nell'ordinamento interno e l'efficacia inter partes delle decisioni della Corte EDU.
La decisione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso il 28/05/2025 e il controricorrente Mario De Berardinis ha aderito; la Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e ha compensato le spese di giudizio fra le parti, come concordato. Non è stata pronunciata una decisione di merito in sede di legittimità e resta quindi impregiudicata la sentenza di merito (Corte d'appello dell'Aquila n.146/2023). La declaratoria di estinzione ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 relativo all'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato dalla ricorrente come base per i motivi di cassazione (error in iudicando/erronea applicazione di norme), ma non esaminato nel merito a causa della rinuncia al ricorso.
art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU (protezione della proprietà)
La Corte d'appello lo ha ritenuto violato in ragione della mancata o tardiva erogazione di un adeguato ristoro per l'espropriazione; la ricorrente contestava l'estensione della condanna statale fondata su richiamo a norme CEDU non direttamente applicabili senza specifica pronuncia della Corte EDU per il singolo ricorrente.
art. 6, paragrafo 1, CEDU (diritto a un giusto processo)
La Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza è parte integrante del 'processo' ai sensi dell'art.6, ritenendo la tardiva esecuzione lesiva del diritto a un giusto processo; la ricorrente ha contestato la possibilità di estendere la responsabilità sulla base di principi CEDU non pronunciati per tutte le parti.
art. 46 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le decisioni della Corte EDU hanno efficacia vincolante solo tra le parti del caso adito; la questione è stata parte della controversia ma, per effetto della rinuncia, non è stata ulteriormente risolta in sede di legittimità.
d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
La Corte ha rilevato che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità di tale disposizione (obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato) in favore della parte impugnante non vittoriosa.
Sentenza della Corte EDU del 16/12/2021 (citata)
Citata in motivazione dalla Corte d'appello e dalle parti: la Corte EDU ha ritenuto che non sia opportuno imporre al titolare di un credito nei confronti dello Stato, ottenuto con sentenza, di iniziare un ulteriore procedimento esecutivo; ciò è stato usato per sostenere che l'inefficacia degli strumenti interni per ottenere esecuzione può integrare violazione CEDU.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione estingue il giudizio e lascia impregiudicata la decisione del giudice di merito: la sentenza di appello resta operativa.
- Le pronunce della Corte EDU sono vincolanti e possono essere richiamate come parametro interpretativo, ma la loro efficacia diretta nel nostro ordinamento è controversa; per ottenere effetti vincolanti inter partes è necessario che la Corte EDU si sia pronunciata specificamente sulla vicenda del ricorrente.
- In caso di insolvenza del concessionario pubblico, i giudici nazionali possono ritenere sussistente una responsabilità dello Stato o un obbligo di garanzia quando lo Stato abbia assunto competenze o subentrato nei rapporti concessori; la tardiva esecuzione di sentenze nazionali può integrare profili di responsabilità anche alla luce dell'art.6 CEDU.
- L'esecuzione di una sentenza è considerata parte integrante del diritto di accesso a un tribunale; difficoltà o ritardi prolungati nell'ottenere soddisfazione possono costituire violazione del diritto a un giusto processo quando i rimedi interni si rivelino inefficaci.
- Quando le parti si accordano sulla compensazione delle spese processuali, la Corte di cassazione può disporre la compensazione delle spese in caso di estinzione per rinuncia.
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