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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23601/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado volta ad ottenere la rideterminazione e l'incremento del contributo per la ricostruzione di immobili distrutti dal sisma del 1980 e l'assegnazione di un lotto per la riedificazione; nel giudizio di grado d'appello la questione centrale divenne la procedibilità dell'appello per presunta mancata prova della notifica tramite PEC dell'atto di appello e della tempestiva iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In precedenza la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l'appello per carenza di prova certa della notificazione telematica (le ricevute depositate in formato .pdf non consentivano di stabilire univocamente la data e il contenuto del messaggio PEC; non erano stati depositati i file .eml/.msg o gli originali telematici o duplicati informatici). La Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto elementi "autosufficienti" a dimostrazione del fatto processuale (la notifica via PEC del 9.6.2022) e che non fossero superati i rilievi motivazionali della corte d'appello; ha inoltre confermato che, in mancanza di prova della data di notifica utile per verificare il rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c., l'appello è improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • legge 21 gennaio 1994, n. 53 - art. 9 (commi 1-bis e 1-ter)

    Prevede la disciplina probatoria relativa alla notificazione telematica: la prova in forma cartacea (deposito di copie analogiche) è ammessa solo quando non sia possibile fornire i duplicati o gli originali informatici telematici; la Corte d'appello ha ritenuto che, a contrario, si debbano privilegiare gli originali/duplicati telematici per consentire la verifica del contenuto e della data della PEC.

  • legge 21 gennaio 1994, n. 53 - art. 3-bis

    Riguarda le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC; la decisione ha sottolineato la necessità di produrre gli originali o duplicati informatici delle ricevute per univoca riferibilità all'atto impugnato.

  • Codice di procedura civile - art. 347

    Stabilisce il termine per la proposizione dell'appello; la Corte ha ritenuto essenziale poter verificare la data di notifica ai fini della tempestività dell'iscrizione a ruolo, e l'assenza di prova della data rende impossibile tale verifica.

  • Codice di procedura civile - art. 348, 1° co.

    Prevede l'improcedibilità dell'appello quando l'appellante non si costituisce nei termini; la Corte d'appello ha applicato questo principio ritenendo nulla la costituzione dell'appellante per difetto di prova della notifica e quindi improcedibile l'appello.

  • Codice di procedura civile - art. 350

    Riferito all'udienza e alle conseguenze della mancata prova: la corte ha richiamato l'onere dell'appellante di dimostrare la notifica entro l'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.

  • Codice di procedura civile - art. 360, 1° co., nn. 3 e 5

    Norma i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha fornito elementi autosufficienti a provare il fatto processuale impugnato.

  • Codice di procedura civile - art. 132, co. 2, n. 4

    Riferito all'omessa valutazione della produzione documentale; la Corte ha ritenuto che in realtà si trattasse di un "error in procedendo" su cui il ricorrente non aveva fornito prove autosufficienti.

  • Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 - art. 18

    Norme tecniche sulla formazione e conservazione dei documenti informatici e della posta elettronica certificata; rilevante per la questione dell'accesso al contenuto dei messaggi e degli allegati in formato telematico.

  • legge 26 maggio 1981, n. 219 (menzionata)

    Richiamata in riferimento alla pretesa di incremento del contributo (art. 9 della legge n. 219/1981) oggetto della domanda di merito; non è centrale nella decisione di cassazione, che ha esaminato solo questioni processuali.

  • d.p.r. 30.5.2002, n. 115 - art. 13

    Riguarda il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.

  • Corte EDU art. 6 / Carta UE art. 47 / Costituzione art. 111 (menzionate)

    Richiamate a supporto del principio di 'effettività' dei mezzi di azione e difesa e del principio di strumentalità delle forme processuali; la Corte però ha comunque richiesto che la prova della notifica consenta l'effettiva verifica della tempestività.

Massime di principio

  • Se l'atto di appello è notificato tramite PEC, conservare e depositare gli originali telematici o i duplicati informatici (.eml/.msg) delle ricevute e del messaggio è fondamentale per dimostrare la data e il contenuto della notifica.
  • Il deposito di sole stampe in formato .pdf delle ricevute di accettazione/consegna può non essere sufficiente se non permette di collegare univocamente la ricevuta all'atto impugnato; in tal caso il giudice può ritenere l'appello improcedibile per impossibilità di verificare la tempestività.
  • In alternativa agli originali telematici, è ammesso il deposito di copie analogiche corredate da attestazione di conformità agli originali telematici, ma la documentazione deve essere idonea e tempestiva a consentire la verifica della data di notifica.
  • Se si invoca un problema informatico (virus, impossibilità di estrarre file), occorre produrre idonea prova di tale malfunzionamento; mere allegazioni non comprovate non sanano la carenza probatoria.
  • La verifica della tempestività dell'iscrizione a ruolo ex art. 347 c.p.c. è un obbligo del giudice e non dipende dalle contestazioni delle parti: la prova della data di notifica è dunque essenziale e controllata d'ufficio.
  • Se la parte resistente deposita il file telematico privo di allegati, ciò può rafforzare l'assunto che la notifica non conteneva l'atto impugnato; l'eventuale produzione da parte dell'appellato può incidere sull'esito della prova.
  • In cassazione, i motivi devono contestare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata e il ricorrente deve fornire elementi autosufficienti relativi ai fatti processuali denunciati; l'"error in procedendo" non è rilevabile d'ufficio senza puntuali elementi probatori.

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