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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16313/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata dunque confermata la decisione di appello, anche quanto al riconoscimento della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/09/2024. L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale sulla propria pericolosità, ma la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e meramente riproduttiva di una doglianza già adeguatamente confutata in appello. La sentenza impugnata aveva valorizzato plurime condanne per reati della stessa indole e la condotta tenuta nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria, ritenendola espressiva di accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui la condotta del ricorrente era stata delineata; la Corte lo menziona solo per descrivere il fatto storico sottostante.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati ascritti ai danni di personale della polizia penitenziaria; la Corte lo utilizza soltanto per inquadrare la condotta oggetto del giudizio.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in ragione delle plurime condanne per reati della stessa indole e della conseguente maggiore pericolosità del soggetto.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata disposta quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di una censura già specificamente esaminata e confutata dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La valutazione sulla recidiva è correttamente sorretta quando il giudice valorizza plurime precedenti condanne per reati della stessa indole e ne desume un indice di maggiore pericolosità del reo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso investe soltanto la contestazione della recidiva e la relativa motivazione di merito risulta congrua e specifica, la cassazione non interviene sulla valutazione discrezionale del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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