Cassazione Civile, Ordinanza n. 13842/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e da un successivo avviso di addebito con cui l'ente previdenziale ha richiesto contributi, sanzioni e somme aggiuntive per asserita violazione del minimale contributivo nei confronti della titolare di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non. In appello era stata respinta l'opposizione della contribuente: la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità del CCNL provinciale FISA e aveva ritenuto applicabile il CCNL ANASTE, reputandolo più specifico per le imprese di assistenza residenziale per anziani, anziché il CCNL UNEBA. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 e del CCNL UNEBA, perché la Corte d'appello avrebbe applicato il criterio della maggiore specificità soggettiva dell'associazione datoriale invece del criterio legale della maggiore rappresentatività; 2) violazione dei principi di affidamento, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97, co. 2, Cost., oltre omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, anche applicando il CCNL ANASTE, la pretesa contributiva andava ridotta; 3) i medesimi vizi, con riferimento alla qualificazione della fattispecie come evasione contributiva e alla conseguente misura delle sanzioni civili, che avrebbero dovuto essere ridotte o escluse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse violato il criterio legale di selezione del contratto collettivo applicabile nei casi di pluralità di CCNL astrattamente riferibili alla medesima categoria. Poiché i due contratti erano stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori, il parametro decisivo era la maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali firmatarie; la Corte territoriale, invece, aveva fatto ricorso a un criterio diverso, fondato sulla maggiore specificità dell'associazione datoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame del gravame, conformandosi al criterio di legge. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338
È richiamato come norma da coordinare con l'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995; il giudice deve applicarne il criterio legale nella individuazione del trattamento retributivo e contributivo rilevante quando più contratti collettivi sono astrattamente applicabili.
art. 2, comma 25, l. 28 dicembre 1995, n. 549
Nel caso in cui per la medesima categoria professionale siano applicabili più contratti collettivi, il criterio da seguire è quello della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, non quello della mera specificità del settore rappresentato.
art. 97, comma 2, Cost.
È invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla correttezza dell'azione amministrativa, ma i relativi motivi restano assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando per la stessa attività o categoria professionale risultano astrattamente applicabili più contratti collettivi, la selezione del contratto rilevante ai fini del minimale contributivo deve avvenire secondo il criterio legale della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie, non in base a un giudizio di maggiore specificità dell'associazione datoriale.
- Se i contratti collettivi comparati sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni dei lavoratori, la verifica della maggiore rappresentatività deve concentrarsi sul versante datoriale, accertando in concreto quale associazione rappresenti il maggior numero di imprese della categoria.
- L'adozione di un criterio selettivo diverso da quello previsto dalla legge integra violazione della norma di riferimento e comporta la cassazione della sentenza che abbia fondato su tale criterio l'individuazione del trattamento economico e contributivo applicabile.
- L'accoglimento del motivo che investe il criterio di scelta del CCNL rende assorbite le ulteriori censure che presuppongono la corretta individuazione del contratto applicabile e della correlata pretesa contributiva.
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