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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4919/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo: 1) la Corte d'appello non avrebbe considerato che il titolo era stato consegnato a Ferrara Ermanno da Di Cristofalo (o dalla figlia di Di Cristofalo), con dubbi sull'effettiva disponibilità del titolo; 2) le dichiarazioni del teste Ferrara erano contraddittorie, inverosimili e suscettibili di interessi contrari; 3) mancherebbe la prova della conoscenza della natura illecita del titolo da parte dell'imputato; 4) era intervenuta la prescrizione, atteso che Ferrara avrebbe ricevuto il primo titolo nel 2011 e, dopo un anno dalla ricezione dell'assegno oggetto di imputazione, nel 2013 aveva denunciato, sicché la consegna risulterebbe anteriormente alla data indicata nel capo di imputazione (novembre 2014); 5) mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo relativo alla disponibilità del titolo non poteva essere esaminato in cassazione poiché non dedotto in appello, richiamando l'art. 609, comma 2, c.p.p. Tuttavia ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, in quanto dalla sentenza di primo grado emergeva che il teste Ferrara aveva dichiarato di aver ricevuto e poi, dopo un anno, denunciato l'assegno in tempi anteriori alla data indicata nel capo di imputazione. Considerata la non manifesta infondatezza del motivo e l'impossibilità di formare un valido rapporto di impugnazione quando il motivo è manifestamente infondato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla data presente, è decorso il termine di prescrizione del reato (estinzione del reato per prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 609, comma 2, codice di procedura penale

    Limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni non proposte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio ovvero quelle che non sarebbe stato possibile proporre prima; applicato per escludere l'esame della questione sulla disponibilità del titolo non sollevata in appello.

  • art. 129, codice di procedura penale

    Regola le cause di non punibilità e gli effetti dell'estinzione del reato intervenuta durante il procedimento; invocato come fondamento per dichiarare non doversi procedere per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere esaminati punti che non siano stati previamente dedotti in appello salvo questioni di ordine pubblico o impossibili da proporre prima; la difesa deve quindi sollevare tempestivamente le eccezioni rilevanti già in appello.
  • Se dagli atti emerge una discrepanza tra la data indicata nell'imputazione e le dichiarazioni o prove che collocano il fatto in epoca anteriore, occorre verificare l'incidenza sulla prescrizione: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio se risulta decorso il termine di prescrizione.
  • La prova della sola disponibilità materiale di un titolo non esclude la questione della conoscenza della sua illiceità: per la ricettazione è necessario dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita.
  • La prescrizione è una causa di estinzione che può essere rilevata anche d'ufficio quando la questione non risulti manifestamente infondata; la difesa dovrebbe documentare chiaramente le date rilevanti già in sede di merito.
  • La richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare il ricorso inammissibile non impedisce alla Corte di valutare se uno dei motivi non sia invece non manifestamente infondato e meriti accoglimento.

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