Cassazione Civile, Ordinanza n. 11943/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione ex ENPALS. I giudici di merito avevano accolto la domanda del pensionato, ritenendo che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 si applicasse solo alla Quota A e non anche alla Quota B del trattamento, disciplinata dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182 del 1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto abrogato tacitamente il massimale pensionabile, mentre esso sarebbe compatibile con la disciplina successiva e continuerebbe ad operare anche per la Quota B. Il controricorrente ha anche chiesto la rimessione alla Corte costituzionale, domanda disattesa dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha richiamato un precedente recente e ha affermato che, per la determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso che tale limite sia stato abrogato, espressamente o per incompatibilità, dagli interventi legislativi successivi. Ha inoltre respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo che il massimale sia coerente con l’esigenza di bilanciare gli interessi costituzionali coinvolti e con la sostenibilità del sistema previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di legge.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
Prevede un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte ha affermato che tale limite continua ad applicarsi anche alla Quota B del trattamento dei lavoratori dello spettacolo.
Richiamato dal ricorrente come fonte del nuovo assetto normativo della determinazione della Quota B.
La Corte ha escluso che questa norma abbia determinato l’abrogazione per incompatibilità del massimale pensionabile.
art. 13, lett. a) d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1993.
art. 13, lett. b) d.lgs. n. 503 del 1992
Individua la Quota B, riferita alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
Ha modificato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, senza eliminarlo.
art. 2, comma 4, lett. a), l. n. 106 del 2022
Richiamato in motivazione per sottolineare il riconoscimento legislativo della specificità e discontinuità del lavoro nello spettacolo.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile non viene meno per il solo fatto dell’introduzione di una nuova disciplina di calcolo della Quota B, se non risulta una chiara abrogazione espressa o per incompatibilità.
- La fissazione di un massimale pensionabile può essere letta come parte strutturale dell’assetto previdenziale speciale, in quanto funzionale al bilanciamento tra tutela rafforzata di una categoria di lavoratori e sostenibilità del sistema previdenziale generale.
- Quando una disciplina speciale è già più favorevole rispetto a quella generale, l’interprete non può desumerne facilmente un superamento tacito di limiti e correttivi che concorrono a mantenere l’equilibrio complessivo del regime.
- In materia previdenziale, la scelta legislativa di riconoscere la specialità di un settore non implica automaticamente l’eliminazione di meccanismi di contenimento della spesa che siano coerenti con la finalità di equilibrio finanziario e con il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.
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