Sentenza n. 205/2026 - Catania, Sezione 2
Azione avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza in data 12 settembre 2025 con cui la società ha richiesto l’adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di imposizione di servitù e occupazione temporanea, con determinazione dell'indennità provvisoria, per la realizzazione e l'esercizio di un'infrastruttura lineare energetica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito contro il silenzio serbato dal Comune di Ispica sull'istanza del 12 settembre 2025, reiterata con solleciti del 17 settembre e del 7 ottobre 2025, volta all'adozione di un provvedimento di imposizione di servitù e di occupazione temporanea, con contestuale determinazione dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 52-octies del d.P.R. n. 327/2001. L'istanza riguardava le opere di connessione in rete a 20 kV di un impianto fotovoltaico denominato “Sammito”, autorizzato con decreto n. 379 del 13 aprile 2023 e dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e urgente. La ricorrente ha dedotto che, trattandosi di infrastruttura lineare energetica di rilievo esclusivamente locale, la competenza amministrativa in materia espropriativa spettava al Comune ai sensi dell'art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere e la fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio, ritenendo sussistente l'obbligo del Comune di provvedere, fondato sull'art. 52-sexies, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale. Ha dichiarato illegittimo il silenzio e condannato il Comune ad adottare una pronuncia espressa sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Ha invece respinto la domanda di penalità giornaliera, ritenendo che tale misura non sia prevista dall'art. 117 c.p.a. e che la nomina del commissario ad acta sia sufficiente ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune
La disposizione fonda l'obbligo del comune di esaminare e definire espressamente l'istanza relativa all'esercizio delle funzioni espropriative concernenti un'infrastruttura lineare energetica di rilievo esclusivamente locale.
art. 52-octies d.P.R. n. 327/2001
Costituisce la base normativa dell'istanza diretta all'imposizione della servitù, all'occupazione temporanea e alla determinazione dell'indennità provvisoria.
È richiamato per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
Disciplina l'azione avverso il silenzio; secondo il TAR non prevede, nell'ambito di tale rito, la fissazione di una penalità giornaliera per il ritardo, diversamente dall'art. 114 c.p.a. per il giudizio di ottemperanza.
È richiamato quale disposizione che, nel giudizio di ottemperanza, prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce al comune le funzioni amministrative in materia espropriativa relative a un'infrastruttura lineare energetica di rilevanza o interesse esclusivamente locale, il comune ha l'obbligo di esaminare e definire con un provvedimento espresso l'istanza concernente l'imposizione di servitù e l'occupazione temporanea necessarie alla realizzazione dell'opera.
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione, pur essendo titolare della funzione amministrativa e destinataria di un'istanza procedibile, omette di adottare una decisione espressa.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ulteriore ipotesi di persistente inerzia.
- Nel rito avverso il silenzio disciplinato dall'art. 117 c.p.a. non è dovuta, secondo la decisione, una penalità giornaliera per il ritardo analoga a quella prevista dall'art. 114 c.p.a. nel giudizio di ottemperanza; la nomina del commissario ad acta può costituire misura sufficiente a garantire l'effettività della tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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