Cassazione Penale, Sentenza n. 1103/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p. per avere denunciato lo smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura della persona offesa (Grimaldi), denuncia effettuata il 31/10/2013 benché lo stesso certificato fosse già stato denunciato come smarrito dal Grimaldi il 21/09/2013. Nei due motivi di ricorso contestava: (1) la violazione di legge, sostenendo che la giurisprudenza favorevole alla condanna (Cass. n. 8058/2006) sarebbe in contrasto con precedenti pronunce della Cassazione; (2) il vizio di motivazione, perché non sarebbe stata dimostrata una frode a danno della persona offesa o del PRA, posto che il prevenuto era stato assolto dal corrispondente delitto di truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provato che il ricorrente ha reso una dichiarazione falsa al pubblico ufficiale poiché il certificato era già stato smarrito in epoca anteriore. Quanto al dolo, la Corte ha richiamato che l'art. 483 c.p. si configura a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza della divergenza dal vero. La Corte ha confermato la piena applicabilità del precedente Cass. Sez.5 n.8058/2006, secondo il quale la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà integra il falso ideologico sul privato in atto pubblico, essendo tale denuncia presupposto necessario per ottenere il duplicato (richiamando anche il D.M. n.514/1992, art.13). Sono state ritenute inconferenti le pronunce citate dal ricorrente perché relative a documenti il cui smarrimento non comportava conseguenze giuridiche rilevanti. Esito: ricorso inammissibile; condanna alle spese processuali, pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico quando si denuncia il falso smarrimento di un documento al pubblico ufficiale; il reato è punibile a titolo di dolo generico (consapevolezza della divergenza dal vero).
Richiamato per spiegare che la denuncia di smarrimento del certificato di proprietà è il presupposto necessario per il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato, rendendo giuridicamente rilevante la veridicità della denuncia.
Cass. Sez. 5, n. 8058/2006 (Corsaro)
Giurisprudenza richiamata come precedente consolidato secondo cui la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà integra l'art. 483 c.p.; la Corte di legittimità ha confermato tale principio e l'ha applicato al caso concreto.
Massime di principio
- La falsa denuncia di smarrimento di un documento destinato a legittimare l'ottenimento di un duplicato (es. certificato di proprietà, patente, passaporto, carta d'identità) può integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) se l'autore è consapevole della divergenza dal vero.
- Per la configurabilità dell'art. 483 c.p. non è necessario dimostrare una frode patrimoniale o il concreto danno alla persona offesa o ad un ente (es. PRA); rileva la finalità pubblicistica dell'atto e la veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale.
- La motivazione del soggetto (perché ha denunciato il falso smarrimento) è irrilevante ai fini del dolo: conta la consapevolezza dell'inesattezza della dichiarazione.
- Se il documento è già stato denunciato smarrito da terzi in epoca precedente, la successiva denuncia che attribuisca lo smarrimento ad altri è idonea a configurare dichiarazione falsa.
- Difese praticabili: dimostrare l'inesistenza della consapevolezza della falsità (errore scusabile, convinzione ragionevole dell'evento), prova che il denunciato non era a conoscenza dello smarrimento precedente, o che la dichiarazione era meramente ripetitiva di circostanze incerte; tali elementi possono impedire la configurabilità del dolo.
- In sede di istruttoria è importante verificare l'anteriorità di eventuali denunce di smarrimento, la documentazione amministrativa (duplicati rilasciati) e la condotta concreta dell'agente pubblico che ha ricevuto la denuncia.
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