Cassazione Penale, Sentenza n. 45607/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 24/05/2024. Denunciavano la nullità del decreto di sequestro per mancata motivazione in ordine al denaro sequestrato: sostenevano che il decreto non indicava la rilevanza probatoria del denaro e che tale carenza non poteva essere sanata in sede di riesame. In particolare, si contestava che, nel caso di sequestro di denaro, occorra motivare perché proprio quelle banconote siano necessarie alla prova (es. per caratteristiche identificative o modalità di conservazione) e che il Tribunale avesse confermato il decreto con motivazione apparente e anapodittica, limitandosi ad accogliere giustificazioni del pubblico ministero non sufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione idonea in ordine alla finalità probatoria e che, se tale motivazione manca, l'integrazione non può essere operata dal tribunale del riesame di propria iniziativa. Tuttavia la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il pubblico ministero ha integrato la motivazione nel contraddittorio camerale, spiegando la necessità degli accertamenti sull'impiego, trasferimento e provenienza delle somme e specificando che il denaro era conservato "in fascette, ciascuna delle quali riportante appunti inerenti nomi di banche o di locali", giustificando così il nesso di pertinenzialità con le indagini sulla contabilità dei locali. Siccome la motivazione è stata adeguatamente integrata dal pubblico ministero, la conferma del sequestro da parte del Tribunale è stata ritenuta legittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola il riesame in sede camerale; costituisce la procedura mediante la quale è stato proposto il riesame del decreto di sequestro.
Norma che disciplina il decreto di sequestro probatorio e i relativi requisiti formali, in particolare l'obbligo di motivazione che giustifichi la finalità probatoria.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione degli atti; la Corte conferma che il rispetto dell'obbligo motivazionale è essenziale anche per i decreti di sequestro probatorio.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivazione giuridica del mezzo di impugnazione in Cassazione invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione/violazione di norme di diritto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Botticeli; Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri; Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, Morello; Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick; Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi)
Rv. 273548-01; Rv. 226710-01; Rv. 260241-01; Rv. 243670-01; Rv. 262379-01; Rv. 265009-01
La giurisprudenza afferma: (i) il decreto di sequestro probatorio che riguarda corpo di reato richiede motivazione specifica sulle finalità probatorie a pena di nullità; (ii) il tribunale del riesame non può sostituirsi al pubblico ministero per creare ex novo la motivazione mancante; (iii) però il pubblico ministero può integrare la motivazione nel contraddittorio camerale, e se ciò avviene il sequestro può essere confermato; (iv) nel caso del denaro, essendo bene fungibile, la prova non deriva dal mero ammontare ma da caratteristiche materiali (es. banconote contrassegnate, modalità di confezionamento) che giustifichino il nesso di pertinenzialità.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica circa la finalità probatoria; se manca tale motivazione il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato.
- Il tribunale del riesame non può integrare di propria iniziativa la motivazione mancante del decreto: soltanto il pubblico ministero, nel contraddittorio camerale, può fornire le ragioni probatorie necessarie a sanare la carenza.
- Nel sequestro di denaro (bene fungibile) la misura è giustificabile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità concreto: occorrono caratteristiche materiali o circostanze (es. banconote contrassegnate, modalità di conservazione, appunti sulle fascette) che rendano il denaro rilevante per l'accertamento.
- Se il pubblico ministero integra adeguatamente la motivazione in sede di riesame, il tribunale può legittimamente confermare il sequestro; in assenza di tale integrazione la nullità perdura.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare se la motivazione originaria è stata integrata nel contraddittorio e, in caso negativo, sostenere l'illegittimità per carenza motivazionale e l'assenza di nesso di pertinenzialità.
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