Cassazione Penale, Ordinanza n. 36264/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per la condotta tenuta durante la fuga per sottrarsi a un controllo delle forze dell'ordine. L'unico motivo dedotto contestava la motivazione sul reato, sostenendo in sostanza che la condotta fosse riconducibile a mera resistenza passiva e non a un comportamento penalmente rilevante nei termini ritenuti dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico rispetto alla puntuale ricostruzione fattuale compiuta in appello e che la critica era infondata, poiché la sentenza impugnata aveva adeguatamente spiegato le modalità imprudenti della guida e la loro idoneità a escludere la tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte. Il testo disponibile non consente di individuare con precisione il reato contestato, ma emerge che il giudice di merito aveva ritenuto sussistente il reato sulla base della condotta di guida imprudente posta in essere durante la fuga per sottrarsi al controllo della polizia.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una critica generica e non confrontata con la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo e specifico sulla sussistenza del reato, evidenziando gli elementi fattuali della condotta, la censura che si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
- La mera prospettazione difensiva di una "resistenza passiva" non è idonea a superare una motivazione di merito che individui modalità di condotta imprudenti e coerenti con la configurazione del reato ritenuto sussistente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende in misura equitativa.
Come è indicizzato
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