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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47922/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e senza alcun contraddittorio, ha dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione (art. 648 c.p.). Njoku lamenta che tale pronuncia ha precluso l'accertamento nel merito e l'eventuale assoluzione richiesta, poiché la decisione è stata resa senza fissare un'udienza controdeduttiva, comprimendo la possibilità di emergere di ragioni di proscioglimento e la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p., quando comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello predibattimentali e non contraddittorie che dichiarano l'estinzione per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di merito, riconoscendo l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    L'art. 568 c.p.p., nella sua interpretazione che escludeva l'interesse ad impugnare la sentenza di appello predibattimentale che dichiara la prescrizione, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali perché quella interpretazione impediva il contraddittorio e limitava l'emersione di ragioni di proscioglimento; pertanto la Cassazione riconosce che il ricorrente ha interesse ad impugnare

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio della tutela giurisdizionale effettiva: la precedente interpretazione dell'art. 568 c.p.p. è stata censurata in quanto limitava l'accesso alla giustizia e la possibilità di difesa dell'imputato

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato per il diritto alla ragionevole durata del processo e al giusto processo; la pronuncia predibattimentale senza contraddittorio compressa tali garanzie

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022

    «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità»

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'interpretazione che impedisce il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello predibattimentali non contraddittorie che dichiarano la prescrizione, sancendo la necessità del contraddittorio e la tutela delle ragioni di proscioglimento

  • Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022 (Pepi)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'indirizzo secondo cui l'imputato conserva interesse a proporre ricorso per cassazione contro pronunce predibattimentali di proscioglimento per prescrizione

Massime di principio

  • Quando una corte d'appello, in sede predibattimentale e senza contraddittorio, dichiara "non doversi procedere" per prescrizione, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione: la pronuncia può essere annullata per violazione del diritto al contraddittorio e alla piena valutazione del merito
  • La decisione della Corte costituzionale n. 111/2022 impedisce di interpretare l'art. 568 c.p.p. in modo da escludere l'accesso alla Cassazione in questi casi: i giudici devono garantire il contraddittorio o, se omesso, la pronuncia può essere rimossa
  • Se si teme che una sentenza predibattimentale per prescrizione precluda l'assoluzione nel merito, il rimedio è il ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento e la trasmissione per un giudizio di merito in cui si svolga il contraddittorio
  • Gli uffici di pubblica accusa e i difensori devono valutare la possibilità che l'imputato rinunci alla prescrizione: l'assenza di contraddittorio può comprimere tale facoltà, motivo per cui il giudice deve garantire la possibilità di esporre ragioni di proscioglimento
  • In simili fattispecie il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando sia manifesto che la mancanza del contraddittorio ha pregiudicato la possibilità di accertare il merito e che l'unico esito corretto è il rinvio per un giudizio di merito

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