Cassazione Penale, Sentenza n. 8137/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello proponendo quattro censure principali: (1) vizio di motivazione rispetto alla dichiarazione di responsabilità sostenendo la mancanza della violenza o minaccia (affermazione che non avrebbe spinto i presenti né impugnato la pistola indicata in capo di imputazione); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, deducendo che l'arma non sarebbe stata percepita con efficacia intimidatoria; (3) vizio di motivazione sull'aggravante del travisamento, sostenendo che l'uso dello scaldacollo non sarebbe idoneo a mascherare i lineamenti; (4) vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come tentata rapina (artt. 56 e 628 c.p.) invece che come tentato furto, invocando anche considerazioni sulla presunta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio (riferimento alla questione di legittimità costituzionale sull'art. 628 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito ritenendo provata la violenza/minaccia (la Corte territoriale aveva richiamato le dichiarazioni dei testi che descrissero l'imputato con berretto e scaldacollo e con la mano appoggiata sul calcio della pistola nella tasca posteriore, nonché una 'spinta' a supporto dell'intimidazione), l'esistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma (anche il solo calcio visibile può produrre effetto intimidatorio; l'arma è stata poi rinvenuta nell'abitazione del ricorrente), e l'aggravante del travisamento (berretto e scaldacollo che coprivano parzialmente il volto sono risultati idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento). Ha altresì respinto la ricostruzione come tentato furto, ritenendo che la presenza concomitante della violenza/minaccia impone la qualificazione per tentata rapina. Ha ricordato che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111/2021, aveva già dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate circa il secondo comma dell'art. 628 c.p. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Definisce il tentativo; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale del reato di tentata rapina quando sussistono atti idonei e diretti in modo non equivocabile a consumare il reato
Norma sulla rapina: la Corte ha confermato che la rapina sussiste quando vi è violenza o minaccia diretta a sottrarre la cosa altrui; è stato ritenuto integrato anche l'uso intimidatorio di un'arma parzialmente visibile
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Prevede il ricorso al contraddittorio scritto nelle specifiche condizioni emergenziali; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione
Ordinanza Corte Costituzionale n. 111/2021
Ordinanza n. 111 del 2021
Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto al secondo comma dell'art. 628 c.p., chiudendo la strada a censure di irragionevolezza del 'compasso edittale' sollevate dal ricorrente
Massime di principio
- La violenza o la minaccia ai fini della rapina possono risultare anche da condotte come la 'spinta' unitamente alla manifestazione o percezione di un'arma: non è necessario che l'arma sia pienamente esposta perché il solo gesto di appoggiare la mano su un'arma parzialmente visibile possa integrare efficacia intimidatoria
- L'aggravante del travisamento si integra con una lieve alterazione dell'aspetto (ad esempio berretto e scaldacollo parzialmente coprenti): ai fini del travisamento è sufficiente rendere più difficoltoso il riconoscimento
- Quando è presente l'elemento materiale della violenza o minaccia volto a conseguire l'impunità o la sottrazione della cosa altrui, la fattispecie deve essere qualificata come rapina (anche tentata) e non come furto, con conseguente diversa valutazione del trattamento sanzionatorio
- La Corte di Cassazione non è ricettacolo per una rivalutazione ex novo delle prove: le doglianze sulla motivazione sono infondate se la decisione di merito fornisce spiegazioni logiche e coerenti sulla base delle dichiarazioni probatorie
- Le questioni costituzionali riguardanti la congruità del trattamento edittale per l'art. 628 c.p. sono state in più occasioni ritenute manifestamente infondate dalla Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 111/2021), quindi difficilmente apribili quale strada di attenuazione della responsabilità in casi analoghi
- La prova dell'impiego o della disponibilità dell'arma è rafforzata dal rinvenimento dell'arma nell'abitazione dell'imputato e dalle dichiarazioni testimoniali: elementi convergenti rafforzano la credibilità della ricostruzione
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