Cassazione Penale, Sentenza n. 8918/2024 del 29/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Novelli era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale come amministratrice della "Un gioiello per tutti s.r.l." (fallita il 20/06/2013) per sottrazione/occultamento dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. In cassazione ha contestato la mancanza di prove concrete della sottrazione/occultamento e della sua effettiva attività gestoria e consapevolezza della procedura fallimentare; ha poi censurato la valutazione sanzionatoria e il diniego della sospensione condizionale della pena, lamentando insufficiente considerazione della personalità e della recenza del precedente penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto ma fondato limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. Ha confermato la responsabilità penale della Novelli ritenendo che l'obbligo, ex lege, dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili sussista anche se la carica fosse solo formale; lo scopo di recare danno ai creditori è stato ritenuto desumibile da elementi indiziari (irreperibilità dell'amministratrice, rilevante entità del passivo, ingiustificato azzeramento delle rimanenze nel bilancio 2009). Ha inoltre ritenuto corretta la quantificazione della pena (minimo edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche). Tuttavia ha annullato la parte della sentenza che ha negato la sospensione condizionale perché la motivazione era manifestamente illogica: la Corte territoriale ha escluso il beneficio basandosi solo su un precedente specifico, senza effettuare la prognosi richiesta dall'art. 164 c.p. (che rimanda ai criteri di cui all'art. 133 c.p.) e senza valutare la sua incidenza rispetto all'età e alla risalenza del precedente. Rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulla sospensione condizionale.
Norme richiamate
Principi direttivi per la determinazione della pena; la Corte afferma che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata secondo i criteri di tale articolo.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e per la fissazione della pena; la Corte rileva che il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte precisa che, oltre a verificare l'assenza di ostacoli oggettivi, il giudice deve motivare la prognosi favorevole sulla probabilità che il condannato si asterrà da futuri reati, valutando i criteri richiamati dall'art. 133 c.p.; il semplice richiamo a un precedente non è di per sé sufficiente.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto è obbligato ex lege alla tenuta e conservazione delle scritture contabili: la responsabilità penale per bancarotta documentale può sorgere anche se l'amministrazione è solo formale.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (finalità di recare pregiudizio ai creditori) può essere desunta da circostanze indiziarie complesse: irreperibilità, entità del passivo e anomalie nei bilanci possono legittimare l'inferenza dolosa.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena va rispettata se adeguatamente motivata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di cassazione non è ammesso un riesame libero della congruità della pena se non sussistono vizi motivazionali.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione logica e adeguata: il giudice deve formulare una prognosi sul comportamento futuro del condannato e valutare l'incidenza di precedenti penali (età del precedente, gravità, risalenza), non potendosi limitare a richiamare un precedente specifico.
- In casi analoghi è utile, per la difesa, sollevare puntualmente l'insufficienza motivazionale in ordine alla sospensione condizionale e richiamare l'età e la risalenza dei precedenti per ottenere un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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